Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo revoca dell’ordine di abbattimento (TAR Liguria n. 950 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un provvedimento di abbattimento di animali diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché l’Amministrazione, nel corso del giudizio, revochi il provvedimento impugnato e adotti misure alternative meno afflittive, quali la registrazione degli animali con status di “non DPA” e l’applicazione di sistemi identificativi. La sopravvenuta carenza di interesse non esclude tuttavia che le spese del contributo unificato siano poste a carico dell’Amministrazione, quando la misura originaria dell’abbattimento risulti irragionevole e sproporzionata.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un allevamento di ovicaprini, aveva impugnato il provvedimento con cui la Azienda sociosanitaria ligure 5 aveva confermato il blocco ufficiale degli animali e disposto l’ordine di abbattimento senza indennizzo. Nelle more del giudizio, l’Asl 5 ha revocato il provvedimento di abbattimento, disponendo la registrazione degli animali in Banca Dati Nazionale con status di “non DPA”, l’identificazione tramite transponder e il divieto di movimentazione se non verso collezioni faunistiche. Il ricorrente ha ottemperato all’applicazione dei transponder, mentre l’Amministrazione ha iscritto d’ufficio gli animali nella Banca Dati Nazionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha rilevato che, essendo intervenuta la revoca del provvedimento di abbattimento e l’adozione di misure conformative alternative, il ricorso era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Con una precedente sentenza del medesimo Tribunale era stata, inoltre, annullata la prescrizione relativa alla sterilizzazione degli animali, con conseguente definitività delle altre prescrizioni.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto sussistenti giustificati motivi per la compensazione tra le parti, in ragione della particolarità della controversia. Ha, però, escluso che la compensazione potesse estendersi al contributo unificato, ponendolo a carico dell’Amministrazione, in quanto la misura dell’abbattimento risultava irragionevole e sproporzionata, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La pronuncia conferma che la revoca dell’atto impugnato nel corso del giudizio determina il venir meno dell’interesse alla decisione, pur residuando la possibilità di una regolazione delle spese processuali sfavorevole all’Amministrazione, allorché la condotta di questa abbia dato causa alla controversia in modo non coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
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Nota della Redazione
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