Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta revoca del divieto di detenzione di armi (TAR Valle d’Aosta n. 44 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di provvedimenti di polizia concernenti la detenzione di armi, la sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato da parte dell’Amministrazione, unitamente alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere presentata dal ricorrente, determina l’estinzione del giudizio. La dichiarazione dell’interessato di non avervi più interesse, in conformità all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della complessità e delle peculiarità della vicenda trattata.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto dell’8 maggio 2024 con cui il Presidente della Regione, esercente le funzioni prefettizie, aveva vietato la detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizionamento, revocando contestualmente il porto d’armi per uso caccia. Il provvedimento traeva origine da una denuncia presentata nei confronti del ricorrente a seguito di un diverbio in ambiente lavorativo.

Successivamente all’instaurazione del giudizio, l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento in data 25 giugno 2025, con cui ha revocato il decreto impugnato. Il ricorrente ha pertanto depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la cessazione della materia del contendere, cui hanno fatto seguito analoghe dichiarazioni del Ministero dell’interno.

La Motivazione della Corte

Il TAR Valle d’Aosta ha rilevato che il provvedimento impugnato era stato revocato dall’Amministrazione in data successiva alla proposizione del ricorso, con la conseguente sopravvenuta cessazione di ogni effetto lesivo nei confronti del ricorrente. Tale circostanza, unitamente alle dichiarazioni di entrambe le parti di non avere più interesse alla definizione del giudizio, ha determinato la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Il Collegio ha poi proceduto alla regolazione delle spese di lite, disponendone l’integrale compensazione tra le parti. A fondamento di tale decisione, il giudice amministrativo ha richiamato le ragioni già evidenziate nella precedente sentenza n. 13 del 2025, pronunciata da questo stesso Tribunale in relazione al connesso provvedimento di revoca del porto d’armi.

La pronuncia è stata infine accompagnata dalla disposizione di oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, in applicazione delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza previste dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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