Porto d’armi e buona condotta: il diniego prescinde dall’irrilevanza penale del fatto (TAR Valle d’Aosta n. 46 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto ma un’eccezione, che deve essere giustificata e circondata da cautele. L’art. 43 T.U.L.P.S. preclude il rilascio del porto d’armi a chi non possa provare la propria buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi. Il diniego può essere espresso a prescindere da una condanna penale e da un nesso con uno specifico rischio di abuso dell’arma, potendo fondarsi su una valutazione globale di affidabilità del richiedente. L’archiviazione del procedimento penale non preclude all’autorità di pubblica sicurezza di valutare autonomamente i fatti, anche valorizzando circostanze di contorno ininfluenti ai fini penali ma rilevanti in un giudizio di buona condotta. La misura non ha effetto necessariamente permanente, potendo l’interessato rinnovare l’istanza decorso un congruo lasso di tempo in cui possa vantare una condotta specchiata.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso venatorio, vedeva respinta l’istanza di rinnovo dalla Questura, che lo riteneva inaffidabile a seguito di un episodio occorso nel settembre 2022. Al termine del servizio, il ricorrente, operatore di vigilanza, era stato coinvolto in una discussione con una donna che aveva smarrito una somma di denaro; la somma, rinvenuta nel corso di una perquisizione, era risultata in suo possesso. Deferito per i reati di cui agli artt. 624 e 625 c.p., il procedimento era stato archiviato, poiché la condotta era stata ascritta alla fattispecie di cui all’art. 647 c.p., abrogata e non più punibile.
Nonostante l’irrilevanza penale del fatto, la Questura negava il rinnovo della licenza e il Presidente della Regione rigettava il ricorso gerarchico, adottando altresì il divieto di detenzione delle armi. Il ricorrente impugnava i provvedimenti deducendo difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che la condotta addebitata è pacifica nella sua consistenza fattuale: l’archiviazione non era dipesa dal difetto di prova ma dalla qualificazione giuridica del fatto come appropriazione di cosa smarrita, riconducibile a una fattispecie penale abrogata. Ciò premesso, il Collegio richiama il consolidato principio per cui il porto e la detenzione di armi rappresentano un’eccezione e non un diritto, sicché il diniego può essere legittimamente espresso nei confronti di chi non risulti “immune da mende”, a prescindere da una condanna penale o da uno specifico rischio di abuso dell’arma.
Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, gli atti impugnati hanno espressamente considerato sia la dinamica dei fatti sia l’intervenuta archiviazione, rivendicando l’autonomia del giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza e valorizzando le circostanze di contorno che, pur ininfluenti in sede penale, enfatizzano il disvalore della condotta nel giudizio di buona condotta. Il Collegio evidenzia che il ristoro della persona offesa non è dipeso dal ricorrente ma dall’intervento delle forze dell’ordine e che il ricorrente aveva verosimilmente simulato un malore per evitare verifiche immediate, tentando di conservare quanto sottratto.
La descrizione e la valutazione dei fatti contenuta nei provvedimenti risulta quindi precisa e coerente con il giudizio negativo, senza profili di difetto di motivazione o di istruttoria. Quanto alla dedotta sproporzione della misura, il Collegio osserva che non è precluso all’interessato rinnovare le proprie istanze decorso un congruo lasso di tempo, durante il quale possa vantare una condotta specchiata: l’effetto sine die del diniego non è affatto scontato. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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