Esclusione dalla progressione funzionari: no al cumulo dei servizi tecnici (TAR Lombardia n. 2831 del 08.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure di progressione professionale del personale scolastico, il requisito dei dieci anni di esperienza nell’area degli assistenti, richiesto dall’art. 3, comma 2, lett. b), del decreto dipartimentale del MIM n. 1897 del 17.7.2024, non può essere integrato cumulando i periodi di servizio svolti come assistente tecnico. L’equivalenza tra le funzioni svolte nell’area degli assistenti e quelle del precedente sistema di classificazione opera solo rispetto a ruoli di natura amministrativa, in coerenza con la ratio della procedura, che valorizza le professionalità maturate nel medesimo settore. L’esclusione che indichi la mancanza del requisito di partecipazione è sufficientemente motivata, essendo il candidato in grado di comprenderne la ragione in relazione alla posizione ricoperta.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente di ruolo negli istituti scolastici e in possesso del diploma di geometra, ha partecipato alla procedura di valutazione per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, indetta con decreto dipartimentale del MIM n. 1897 del 17.7.2024. Dichiarava di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del decreto, avendo svolto funzioni di DSGA e maturato esperienza nell’area degli assistenti.
Inserito nella graduatoria provvisoria con 44,50 punti, veniva successivamente escluso con decreto dirigenziale per mancanza del requisito di cui al comma 2, lett. b), dell’art. 3 del bando. L’interessato impugnava gli atti di esclusione e la graduatoria definitiva, deducendo il difetto di motivazione e l’errata interpretazione delle norme sui requisiti di ammissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di carenza di interesse sollevata dalla difesa erariale, poiché il ricorso non è fondato nel merito.
Il primo motivo è respinto. Il decreto di esclusione indica espressamente la ragione del provvedimento, ossia la mancanza del requisito di partecipazione. Il candidato, in possesso del solo diploma di scuola secondaria, era in grado di comprendere che l’esclusione derivava dal mancato raggiungimento dei dieci anni di esperienza nell’area degli assistenti.
Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente assumeva che i periodi svolti come assistente tecnico fossero cumulabili con quelli di assistente amministrativo, essendo entrambi riconducibili all’ex area B del precedente sistema di classificazione. Il Collegio rileva che l’equivalenza prevista dal decreto tra l’area degli assistenti e il precedente sistema di classificazione ha la sola funzione di consentire il computo dei periodi svolti sotto il precedente contratto, in cui le qualifiche erano distinte per aree.
Tale equivalenza, però, può essere fatta valere esclusivamente rispetto a ruoli amministrativi. La lettura sistematica della disciplina, che richiede la qualifica di assistente amministrativo di ruolo, conferma che la progressione valorizza le competenze maturate nel medesimo settore. Il bando non prevede alcuna equipollenza rispetto a mansioni di diverso tipo, come quelle di assistente tecnico, ancorché riconducibili alla stessa area.
Ne consegue che i servizi svolti al di fuori di mansioni amministrative non possono essere computati ai fini dell’inserimento in graduatoria. Il ricorso è respinto e le spese di giudizio sono compensate per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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