Esclusione del credito dalla massa passiva del dissesto: difetto di giurisdizione (TAR Sicilia n. 842 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa all’esclusione, o all’ammissione parziale, di un credito dalla massa passiva del dissesto di un ente locale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’operato dell’organismo straordinario di liquidazione costituisce attività vincolata di accertamento, priva di discrezionalità amministrativa, e la posizione fatta valere ha la natura di diritto soggettivo di credito. La deduzione della violazione del giudicato non muta la natura della situazione giuridica, poiché la sfera patrimoniale dell’ente dissestato resta soggetta alle regole concorsuali del dissesto. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo va dichiarato, con possibilità di riproposizione della domanda innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno occupato dal Comune di Catania senza la successiva adozione del provvedimento di esproprio, avevano ottenuto dal giudice ordinario una sentenza che condannava l’Amministrazione ad acquisire il bene ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e a risarcire il danno per l’occupazione illegittima. Il Comune non dava esecuzione alla decisione.
Dichiarato il dissesto finanziario dell’ente, l’organismo straordinario di liquidazione negava l’ammissione alla massa passiva di un credito ulteriore rispetto a quello già ammesso. I ricorrenti impugnavano il verbale dell’organismo, la comunicazione di avvio del procedimento e le note comunali di quantificazione dell’indennizzo, deducendo la nullità degli atti per violazione ed elusione del giudicato, l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria, e chiedevano il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti intimate. Osserva che la controversia sull’esclusione o sull’ammissione parziale di un credito dalla massa passiva del dissesto attiene a un diritto soggettivo di credito e che l’attività dell’organo straordinario di liquidazione è vincolata, di mero accertamento, priva di discrezionalità amministrativa.
Da qui la conseguenza: la cognizione spetta al giudice ordinario, innanzi al quale la domanda può essere riproposta ai sensi dell’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm. Il Tribunale richiama sul punto T.A.R. Campania, Napoli, n. 811/2020, T.A.R. Lazio, Roma, n. 9820/2015 e Consiglio di Stato n. 5170/2012.
La difesa dei ricorrenti incentrata sulla violazione del giudicato non viene accolta sul piano del riparto. Il Collegio precisa che la deduzione dell’elusione del giudicato non muta la natura della situazione giuridica fatta valere, cioè il diritto di credito di cui si chiede l’inserimento nella massa passiva: la sfera patrimoniale dell’ente dissestato resta soggetta alle regole concorsuali del dissesto e al riparto di giurisdizione appena indicato, come affermato da Consiglio di Stato n. 2183 del 2024.
Distinta è la sorte delle note comunali di quantificazione dell’indennizzo. Rispetto a esse, e alla connessa domanda risarcitoria, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere, avendo le parti definito la questione sostanziale con un accordo transattivo e risultando integralmente adempiute le obbligazioni assunte.
In ragione della natura della pronuncia, il Collegio procede alla compensazione delle spese di lite. Il ricorso è pertanto in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte definito con la cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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