Abuso edilizio su area pubblica: la demolizione prescinde dall’accertamento della proprietà (TAR Valle d’Aosta n. 37 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo, adottata ai sensi dell’art. 81 della legge regionale della Valle d’Aosta 6 aprile 1998, n. 11, non richiede alcuna preventiva indagine sulla titolarità pubblica o privata del suolo sul quale insiste la costruzione, atteso che l’eventuale intervenuta usucapione del terreno non può sanare l’illecito edilizio. La procedura sanzionatoria è volta a colpire con la demolizione anche gli interventi realizzati su immobili di proprietà pubblica. L’ingiunzione a demolire costituisce espressione di attività vincolata, che presuppone solo un giudizio analitico-ricognitivo dell’abuso commesso; il giudizio sintetico-valutativo circa la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 77, commi 6 e 7, della legge regionale n. 11/1998, può essere effettuato soltanto in una fase successiva, allorché il privato non abbia ottemperato spontaneamente all’ordine demolitorio.
Il Fatto
Il Comune di Saint-Pierre ordinava la demolizione di un basso fabbricato ad uso deposito, insistente in parte sul mappale di proprietà dei ricorrenti e in parte su un’area qualificata come pubblica, poiché realizzato in totale difformità rispetto all’autorizzazione edilizia del 13 marzo 1961, che lo localizzava esclusivamente su altro mappale. Il provvedimento era stato preceduto da una diffida a demolire, il cui ricorso era stato respinto dal TAR con sentenza n. 1 del 2024, poi dichiarata improcedibile in appello dal Consiglio di Stato.
Avverso l’ordinanza di demolizione i privati deducevano l’invalidità derivata per i vizi già fatti valere contro la diffida e vizi propri, sostenendo che il Comune, trattandosi di fabbricato in parte insistente su area di sua proprietà, avrebbe dovuto preventivamente ottenerne il rilascio e valutare la c.d. fiscalizzazione dell’abuso. I ricorrenti chiedevano inoltre la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Aosta avente ad oggetto l’accertamento del confine e l’usucapione dell’area.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di sospensione del processo, ritenendo le questioni oggetto del giudizio civile irrilevanti ai fini del decidere.
Nel merito, il TAR ha condiviso le argomentazioni già sviluppate nella sentenza n. 1/2024, rilevando che i ricorrenti non sono titolari di alcun titolo abilitativo per la costruzione del manufatto, realizzato per 14 mq sulla particella ex 712 non prevista nel progetto assentito nel 1961. Tale difformità non è stata oggetto di successiva sanatoria e la tesi secondo cui, per le costruzioni anteggenti al testo unico sull’edilizia, non sarebbe stato richiesto alcun titolo, è stata respinta proprio in considerazione dell’autorizzazione rilasciata nel 1961.
Quanto ai vizi propri dell’ordinanza, la Corte ha affermato la superfluità dell’indagine sulla titolarità pubblica o privata del suolo, poiché l’accertata difformità rende irrilevante l’eventuale usucapione, che non potrebbe comunque sanare l’illecito edilizio. La procedura dell’art. 81 della legge regionale n. 11/1998 è infatti specificamente volta a colpire con la demolizione gli interventi abusivi realizzati su immobili di proprietà pubblica.
Il Collegio ha inoltre escluso che possa trovare applicazione la sanzione pecuniaria sostitutiva: la demolizione è atto dovuto e vincolato, mentre il giudizio sulla possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria appartiene a una fase successiva del procedimento, attivabile solo in caso di inottemperanza all’ordine demolitorio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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