Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato in udienza (TAR Sardegna n. 248 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa a verbale dal ricorrente all’udienza di discussione, con la quale si dà atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, determina la declaratoria di improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata anche in esito alla manifestazione di volontà della parte, senza che sia necessario accertare nel merito la fondatezza delle censure proposte. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in considerazione della limitata attività processuale svolta e dell’esito in rito della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui l’Azienda regionale della salute della Sardegna aveva approvato le graduatorie per l’avviamento a selezione finalizzato all’assunzione di personale a tempo indeterminato, tra cui quella relativa a n. 12 posti di necroforo. Il ricorrente, escluso dalla graduatoria finale e inserito nella tabella dei soggetti non ammessi, contestava le ragioni ostative indicate dal Centro per l’Impiego di Sassari e il parere dell’Assessorato Regionale del Lavoro in merito alla spendibilità dell’attestato formativo conseguito in una regione diversa dalla Sardegna. Con motivi aggiunti, impugnava altresì la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/31 del 22.2.2019, recante le disposizioni applicative in materia funebre e cimiteriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che, all’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026, la parte ricorrente aveva espressamente dichiarato a verbale il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, resa dalla parte nel corso del giudizio, ha determinato il venir meno dell’interesse strumentale alla prosecuzione del processo, rendendo improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il Tribunale ha richiamato altresì l’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., relativo alla possibilità di definizione del giudizio in camera di consiglio, e l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., che disciplina la trattazione dell’udienza straordinaria. La declaratoria di improcedibilità è stata pronunciata senza esaminare il merito delle censure, essendo venuta meno la condizione dell’azione rappresentata dall’interesse ad agire.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, tenuto conto della limitata attività processuale effettivamente svolta e dell’esito in rito della controversia. Il dispositivo ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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