Sanzione disciplinare alla Polizia Penitenziaria e sindacato del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 3897 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini previsti dalla normativa disciplinare del Corpo di Polizia Penitenziaria per la contestazione degli addebiti non hanno natura perentoria, in assenza di una espressa previsione di decadenza, e il relativo superamento non determina di per sé l’illegittimità della sanzione, dovendosi verificare se il procedimento sia stato avviato entro un termine ragionevole in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti. Il provvedimento disciplinare militare sfugge a un pieno sindacato di merito, essendo il controllo del giudice amministrativo limitato alla verifica dell’eventuale travisamento dei fatti, della manifesta illogicità, dell’irragionevolezza o dell’incoerenza del procedimento valutativo seguito dall’amministrazione, senza che le censure possano risolversi in una sollecitazione di una diversa valutazione del fatto storico e della sua rilevanza disciplinare.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso una Casa Circondariale, ha impugnato il decreto del 23 maggio 2022 con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a un trentesimo di stipendio mensile. La contestazione traeva origine da un episodio del 13 settembre 2021, quando un detenuto, al termine di un colloquio, aveva effettuato un percorso non autorizzato all’interno dell’istituto, raggiungendo un’altra sezione e creando disordine. L’addebito riguardava la grave negligenza in servizio consistente nella trascuratezza nel sorvegliare i detenuti, in violazione dell’art. 3, comma 2, lettere f) e t), del d.lgs. n. 449/1992. Il dipendente deduceva la tardività della contestazione, avviata a circa quattro mesi dai fatti, e l’insussistenza dell’illecito per assenza di prova della condotta colposa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, relativo alla violazione dei principi di tempestività e immediatezza dell’azione disciplinare. Richiamando il condivisibile orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha precisato che il termine di cui all’art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 449/1992 possiede funzione meramente sollecitatoria, poiché l’obbligo di contestare «subito» i fatti, previsto dall’art. 103 t.u. imp. civ. St. in forza del rinvio dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 449/1992, deve intendersi come regola di ragionevole prontezza, da valutarsi caso per caso. Nel caso di specie, il lasso temporale è apparso congruamente giustificato dalla necessità di ricostruire il percorso del detenuto, individuare i posti di servizio coinvolti e acquisire le relazioni di servizio, considerata la complessità degli accertamenti e l’assenza di pregiudizi concreti al diritto di difesa.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha preliminarmente ricordato che il provvedimento disciplinare militare sfugge a un pieno sindacato giurisdizionale di merito, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità amministrativa. Il controllo è limitato alla verifica della correttezza logica e della completezza dell’apparato motivazionale, come ribadito da Cons. Stato, Sez. I, parere n. 565/2024. Alla luce di tale perimetro, le censure del ricorrente non hanno trovato ingresso, emergendo dagli atti un’istruttoria particolarmente approfondita, culminata in una relazione integrativa del 14 febbraio 2022 che ha chiarito le competenze operative dell’addetto al box rotonda.
Il TAR ha quindi escluso che la mancata produzione delle registrazioni di videosorveglianza determini un’insufficienza istruttoria, poiché i filmati erano stati utilizzati solo per ricostruire il tragitto del detenuto, mentre la responsabilità è stata desunta dalle risultanze complessive dell’istruttoria. Parimenti irrilevante è risultato il dedotto malfunzionamento di un cancello, atteso che il percorso era protetto da tre distinti cancelli, di cui almeno uno manovrabile dall’addetto al box rotonda. Il Collegio ha infine ritenuto non decisiva né la mancata segnalazione da parte del personale addetto ai colloqui, né l’assenza di specifici ordini di servizio, essendo emersa l’esistenza di compiti stabilmente attribuiti secondo una prassi organizzativa consolidata, il cui fondamento consuetudinario non vale ad escludere l’esigibilità della condotta richiesta. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.