La dichiarazione di cessazione della materia del contendere determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 14420 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, la quale, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perso interesse al ricorso. In tale evenienza, il giudice adito, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Un Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso una casa circondariale, partecipava al concorso pubblico per l’assunzione di 120 allievi commissari della carriera dei funzionari del medesimo Corpo, indetto con decreto del 24 giugno 2021 e riservato in una quota di posti al personale già appartenente al Corpo. Dopo aver superato la prova preliminare e le prove scritte, veniva ammesso alla prova orale. Nelle more dello svolgimento della procedura, a seguito del rinvio a giudizio disposto in un procedimento penale ancora pendente, il candidato veniva sospeso cautelarmente dal servizio ed escluso dalla procedura concorsuale con provvedimento del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Avverso tale esclusione il candidato proponeva ricorso, deducendo violazione dell’art. 93 d.P.R. n. 3 del 1957, vizio di incompetenza ed eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, chiedendo, in via cautelare, la sospensione degli effetti del provvedimento e la riammissione con riserva alla procedura concorsuale. Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare. All’esito della camera di consiglio del 7 giugno 2024, la Sezione respingeva l’istanza cautelare. In data 31 maggio 2026 il ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione nel merito.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio ha rilevato che il ricorso era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., aderendo alla dichiarazione in tal senso formulata dalla parte ricorrente. Ha quindi precisato che il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso dall’azione della pubblica amministrazione, con la conseguenza che il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha avviato fino al momento della trattenuta in decisione della causa.

La dichiarazione di avere perso interesse al ricorso, resa prima di tale momento, priva il giudice del potere di pronunciarsi nel merito. Il Tribunale ha evidenziato di non avere né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, sicché l’unica pronuncia possibile era la declaratoria di improcedibilità. A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha richiamato i precedenti del Consiglio di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016, oltre a più recenti pronunce della Sezione II del Consiglio di Stato n. 7422/2023 e n. 3061/2018.

Il Tribunale ha, infine, disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ricorrendone i presupposti di legge, e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *