Il payback dei dispositivi medici non è un tributo e gli atti regionali di recupero vanno devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 14424 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback dei dispositivi medici, pur configurando una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., non possiede natura tributaria, difettando dei requisiti propri del tributo. Gli atti regionali e provinciali con cui viene definito l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e quantificata la quota individuale dovuta costituiscono esercizio di attività interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto la contestazione del quantum debeatur, radicata in un rapporto paritario collocato a valle del potere autoritativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non già del giudice amministrativo. Restano devolute al giudice amministrativo le censure avverso gli atti statali (decreto di certificazione del superamento del tetto e linee guida), che risultano infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto con cui la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, ha individuato le aziende tenute al ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ponendo a suo carico un importo di Euro 91.757,94. Il ricorso, originariamente proposto come straordinario al Presidente della Repubblica e successivamente trasposto in sede giurisdizionale, era diretto anche avverso gli atti ministeriali presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto e le linee guida del 6 ottobre 2022.
La ricorrente ha dedotto vizi di legittimità propri dei provvedimenti impugnati, vizi derivati dall’illegittimità costituzionale delle norme, violazioni dei principi eurounitari e questioni attinenti alla natura tributaria del prelievo e alla lesione dell’affidamento. Ha inoltre formulato istanza istruttoria e domanda cautelare, accolta con sospensione degli atti impugnati, anche ai fini della compensazione delle somme.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, in quanto priva di argomentazioni a sostegno. Ha quindi ricostruito il quadro normativo del payback dei dispositivi medici, evidenziando come il tetto di spesa regionale per le annualità 2015-2018 sia stato fissato solo nel 2019 e come l’attuazione del meccanismo sia avvenuta a partire dal 2022, con l’introduzione del comma 9-bis che ha demandato alle Regioni la quantificazione delle somme dovute dalle singole aziende.
Quanto agli atti statali impugnati, il Collegio ne ha affermato l’infondatezza, richiamando i propri precedenti conformi e la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. Il giudice delle leggi ha ritenuto il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria, e ha escluso la violazione dell’affidamento, poiché le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento. Il TAR ha altresì escluso la violazione del principio di competenza economica, trattandosi di sopravvenienza passiva imputabile all’esercizio in cui il debito assume consistenza giuridica.
Con riguardo alla censura relativa alla natura tributaria del prelievo, il Collegio ha ribadito che si tratta di una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., ma priva dei caratteri del tributo, mancando i presupposti relativi alla capacità contributiva, al regime di accertamento e riscossione e alla devoluzione al giudice tributario. La qualificazione come contributo solidaristico, operata dalla Corte costituzionale, esclude ogni contrasto con l’art. 53 Cost., essendo la base imponibile determinata al lordo dei costi, come per altri tributi ritenuti compatibili.
In ordine all’impugnativa dell’atto regionale di recupero, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività delle Regioni si riduce a una mera verifica tecnico-contabile della documentazione e alla compilazione di un elenco delle aziende tenute al ripiano, secondo importi già determinati a monte dal legislatore e dagli atti ministeriali. Tale attività, priva di margini di discrezionalità, non implica una spendita di potere autoritativo, ma instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, nel quale si radica un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. La controversia, pertanto, va rimessa al giudice ordinario, potendo essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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Nota della Redazione
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