L’incarico di Garante del contribuente è incompatibile con la funzione di giudice tributario (TAR Lazio n. 14417 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incompatibilità del giudice tributario con l’ufficio di Garante del contribuente discende dall’art. 8, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 545/1992, la cui formula, di estrema latitudine, ricomprende chiunque svolga, in qualsiasi forma e anche in modo saltuario o accessorio, attività di consulenza, assistenza o rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria. La verifica dell’incompatibilità è legata al solo esercizio delle attività incompatibili e non richiede alcun accertamento in concreto della compromissione della terzietà e dell’indipendenza del giudice, propria degli istituti della ricusazione e dell’astensione. L’efficacia retroattiva della sospensione fino alla data di insorgenza dell’incompatibilità è conseguenza dell’originaria natura ontologica dell’incompatibilità medesima. La riassunzione delle funzioni alla cessazione dell’incarico costituisce effetto legale ex art. 8, ultimo comma, d.lgs. n. 545/1992, e non richiede apposita previsione provvedimentale.
Il Fatto
Un magistrato contabile, in servizio come giudice presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo, veniva nominato, dal 1° agosto 2025, Garante del contribuente della Regione Molise. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, richiamando la Risoluzione n. 1/2021 e la lett. i) dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 545/1992, disponeva la sospensione del giudice dall’incarico con decorrenza dalla medesima data della nomina. La Ragioneria territoriale dello Stato ne pretendeva, conseguentemente, la restituzione dei compensi percepiti dal 1° agosto 2025. Il giudice impugnava la delibera, la risoluzione presupposta e la nota di recupero, deducendo la tassatività delle cause di incompatibilità, l’illegittimità dell’estensione analogica, la retroattività degli effetti e l’omessa previsione del diritto alla riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo la fattispecie riconducibile alla previsione dell’art. 8, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 545/1992, che esclude dalla funzione di giudice tributario quanti esercitino, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza o rappresentanza di contribuenti. La giurisprudenza citata dal Collegio ha chiarito che detta formula, nella sua estrema latitudine, rende l’incompatibilità legata al solo esercizio delle attività considerate, senza necessità di verificare in concreto se il contenuto qualitativo o la continuità compromettano la terzietà, trattandosi di accertamento proprio dei soli istituti della ricusazione e dell’astensione. La funzione di Garante, con i poteri di raccomandazione, richiamo e accesso agli uffici finanziari, implica un’intensa interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria tale da determinare una deminutio di imparzialità.
Il Collegio ha quindi superato la prospettazione del ricorrente secondo cui l’incompatibilità andrebbe accertata in concreto, e ha escluso che la limitazione territoriale dell’incarico di Garante alla Regione Molise, diversa dalla circoscrizione di Teramo, possa essere dirimente: la ratio dell’incompatibilità risiede nell’esigenza di evitare pregiudizi e condizionamenti discendenti dallo svolgimento dell’incarico, non nell’eventualità che il giudice decida sulla specifica controversia già conosciuta in altra veste.
Quanto all’estensione analogica della disciplina a una figura introdotta successivamente all’art. 8 d.lgs. n. 545/1992, la Corte ne ha affermato la legittimità, osservando che l’assenza di una previsione ad hoc non può limitare la piena attuazione del principio di imparzialità della funzione giurisdizionale, di rango costituzionale (art. 111, comma 2, Cost.) e convenzionale (art. 6 CEDU).
La disposta efficacia retroattiva della sospensione è stata ritenuta logica conseguenza dell’originaria e ontologica incompatibilità dei due uffici: gli effetti del provvedimento ben possono retroagire al momento in cui l’incompatibilità è sorta, postulando una priorità giuridica del fatto contestato rispetto all’atto, in risposta a esigenze di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Infine, la mancata previsione del diritto alla riassunzione in servizio non integra alcun vizio, trattandosi di effetto legale automatico sancito dall’art. 8, ultimo comma, d.lgs. n. 545/1992, che dispone la riassunzione delle funzioni alla cessazione dell’incompatibilità. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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