Sindacato limitato del giudice amministrativo sulle valutazioni attitudinali nei concorsi per la Polizia di Stato (TAR Lazio n. 14407 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi di inidoneità attitudinale resi dalle commissioni nei concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato costituiscono espressione di discrezionalità tecnica. Essi non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, la cui indagine è limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti, della logicità della valutazione e della congruenza delle conclusioni. La valutazione tecnico-discrezionale può essere censurata solo ove risulti inattendibile, viziata da manifesta irragionevolezza o abnormità, ovvero affetta da incongruità, evidente contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti. Il giudizio attitudinale ha natura prognostica ed è espresso dalla commissione collegiale tenendo conto sia dei dati obiettivi emersi dai test sia delle risultanze del colloquio individuale, ripetuto in sede collegiale in caso di esito negativo, che costituisce il momento centrale dell’accertamento.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 16 marzo 2022. Superata la prova preselettiva e riconosciuto idoneo in esito agli accertamenti psico-fisici, il candidato veniva tuttavia giudicato non idoneo sotto il profilo attitudinale dalla commissione preposta, per aver conseguito una media globale inferiore a 12/20 in esito al colloquio e alla ripetizione del colloquio in sede collegiale.

Avverso il giudizio di non idoneità e il consequenziale provvedimento di esclusione dal concorso il candidato proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inattendibilità dei test, il difetto di motivazione e la mancata considerazione dello stato di stress emotivo e dei suoi precedenti di servizio nelle Forze Armate. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il TAR richiama il quadro normativo di riferimento, segnalando che ai sensi dell’art. 25, comma 2, legge n. 121/1981 i requisiti psico-fisici ed attitudinali sono stabiliti con D.P.R., mentre l’art. 46 della medesima legge affida gli accertamenti ai medici e al centro psico-tecnico specializzato. Il giudizio di idoneità spetta comunque alla commissione collegiale, che valuta i risultati dei test collettivi e individuali unitamente alle risultanze del colloquio. Il Collegio evidenzia come il colloquio costituisca il momento centrale della selezione, poiché consente di delineare il quadro comportamentale del candidato e di completare la descrizione tridimensionale del suo profilo.

La sentenza ricorda che, per giurisprudenza costante, le valutazioni delle commissioni tecniche in materia di requisiti attitudinali per l’accesso alle Forze armate e di polizia sono espressione di discrezionalità tecnica e non sono sindacabili nel merito. Il giudice può intervenire solo in presenza di profili di manifesta irragionevolezza, abnormità, evidente contraddittorietà o travisamento dei fatti, con un sindacato che non può trasformarsi in una valutazione sostitutiva.

Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio esclude che il giudizio di inidoneità sia inattendibile o illogico. Risulta documentato che il candidato aveva riportato esiti negativi nei test — con risultati pessimi in quelli psicosensoriali e cognitivi — e un colloquio individuale non soddisfacente. La commissione, su richiesta del selettore, aveva disposto la ripetizione del colloquio in sede collegiale, all’esito del quale aveva confermato l’inidoneità, motivando analiticamente con riferimento ai quattro criteri di valutazione. La sentenza sottolinea la coerenza tra i giudizi espressi, i risultati dei test e i parametri dell’allegato 2 al D.M. n. 198/2003, nonché l’adeguatezza della motivazione del giudizio negativo.

Il TAR precisa inoltre che gli accertamenti attitudinali esprimono un giudizio prognostico rispetto all’idoneità del candidato a ricoprire il ruolo specifico. Non possono pertanto rilevare le capacità dimostrate in contesti diversi, come quello del volontario in ferma breve dell’Esercito, accertate anni prima e soggette a naturale evoluzione. Il ricorso viene conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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