Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2645 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non accerta costitutivamente il diritto di credito, ma ne consente soltanto il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo, interessi e accessori, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, l’inerzia dell’Ente debitore legittima l’accoglimento del ricorso e l’assegnazione di un termine per il pagamento, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al docente, a titolo di carta docente per tre anni scolastici, la somma di euro 500,00 per ciascun anno. La sentenza, passata in giudicato come da attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., era stata notificata all’Amministrazione, che però non aveva dato esecuzione al titolo.
Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna al pagamento di una somma a titolo di penale, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’intimato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il Tribunale ha poi precisato la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali già intervenuti.
Da tale premessa deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e seguenti cod. civ..
Il Collegio ha altresì verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, degli accessori di legge e degli oneri con titolo nel provvedimento. È stata invece esclusa la penale richiesta. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, con attività rientrante nei suoi compiti istituzionali e senza compenso. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, liquidate in dispositivo e distratte al difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a..
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Nota della Redazione
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