Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarata d’ufficio (TAR Sardegna n. 106 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente a seguito del considerevole lasso di tempo trascorso, determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice amministrativo, accertata la cessazione dell’interesse alla decisione, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con possibile compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della vicenda.
Il Fatto
La ricorrente, un’associazione culturale, impugnava gli atti con cui l’Assessorato regionale alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport non l’aveva ammessa ai contributi economici di cui all’art. 56 della legge regionale n. 1/1990, per attività teatrali e musicali, per la motivazione “Modulo di domanda non trasmesso”. Il ricorso, proposto nel 2022, censurava anche l’avviso pubblico e le determinazioni che non consentivano l’integrazione mediante soccorso istruttorio. A distanza di oltre tre anni, la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, depositata in data 2 dicembre 2025, con cui veniva rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio “a seguito del considerevole lasso di tempo trascorso”. L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, ha concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse, rimettendosi al Collegio per la regolazione delle spese di lite.
Il TAR, valutata la declaratoria di improcedibilità quale esito processuale conforme al disposto di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ha ritenuto di compensare le spese di giudizio, in considerazione della complessità della vicenda e dell’esito non dipendente da una pronuncia nel merito delle questioni sollevate.
La decisione di compensazione delle spese, pur in presenza di una declaratoria di improcedibilità, si giustifica per la peculiarità del caso, che ha visto la definizione del giudizio non per scelta unilaterale di rinuncia, ma per la naturale cessazione dell’interesse strumentale alla decisione, maturata nel corso del giudizio.
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Nota della Redazione
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