Contributi Certificati Bianchi: Rigetto del Progetto Consuntivo e Discrezionalità del GSE (TAR Lazio n. 14359 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di certificati bianchi, il provvedimento di rigetto di un progetto a consuntivo adottato dal GSE costituisce atto plurimotivato, con la conseguenza che, ove anche una sola delle ragioni poste a fondamento del diniego risulti immune da vizi, il ricorso deve essere respinto e le ulteriori censure diventano inammissibili per sopravvenuta perdita di interesse. Il calcolo dei consumi energetici ante intervento può fondarsi su dati teorici desunti dalle schede tecniche di prodotto solo nei casi tassativamente previsti dall’Allegato 1 al D.M. 11 gennaio 2017, restando altrimenti necessaria una misura reale dei consumi. Il GSE conserva una discrezionalità tecnica nella richiesta della documentazione necessaria a comprovare i requisiti per l’accesso agli incentivi.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della realizzazione di impianti di illuminazione, presentava al GSE un’istanza per l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, relativa alla sostituzione di apparecchi illuminanti tradizionali con nuovi dispositivi a LED presso sedi di due diverse aziende. A seguito di una richiesta di integrazione documentale, il Gestore comunicava il preavviso di rigetto e, successivamente, adottava la determinazione definitiva di rigetto del progetto a consuntivo, ritenendo la documentazione trasmessa insufficiente sotto diversi profili.
La società impugnava il provvedimento, deducendo plurime censure afferenti alla presunta erroneità delle carenze contestate e sostenendo, in particolare, l’illegittimità del diniego per non aver il GSE considerato la documentazione prodotta. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente lamentava altresì la violazione dei criteri per l’esercizio del potere di autotutela, alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 76/2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica preliminarmente il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, sorretto da plurime ragioni giustificatrici autonome e logicamente indipendenti. Tale natura comporta che, in presenza di doglianze aventi ad oggetto i diversi profili motivazionali, l’accertata legittimità anche di una sola di tali ragioni è sufficiente a sostenere la validità del diniego, determinando la perdita di interesse all’esame delle ulteriori censure, richiamando il principio espresso da Consiglio di Stato, Sez. III, 3 dicembre 2024, n. 9674.
Nel merito, il Tribunale ritiene infondata la doglianza concernente la mancata indicazione dei consumi ante intervento. La ricorrente aveva fondato il proprio calcolo sulla moltiplicazione della potenza nominale delle lampade obsolete per le ore di funzionamento di quelle nuove, sostenendo la correttezza del metodo. Tuttavia, il Collegio evidenzia che l’Allegato 1 al D.M. 11 gennaio 2017 richiede, quale regola generale, misure reali dei consumi relative a un periodo di almeno 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto. L’utilizzo di dati teorici è consentito solo nelle ipotesi derogatorie previste dalla norma, ovvero quando dalle schede tecniche di prodotto o da altra documentazione risulti che il consumo ex ante è superiore a quello di riferimento. Nel caso di specie, la società non ha fornito alcuna misura reale, sicché il riferimento a criteri propri di altri meccanismi incentivanti, come il Conto Termico 2.0, risulta inconferente.
Parimenti infondata è la censura relativa all’asserita descrizione del programma di illuminamento. La stessa ricorrente ha ammesso di non aver allegato alcuna indicazione grafica dei livelli di illuminamento, giustificando l’omissione con ragioni di mera fruibilità dei dati. Il Collegio ritiene tale carenza effettivamente decisiva, in quanto la mancanza di una planimetria dell’area interessata ostacola l’individuazione dei punti a campione necessari alle verifiche di mantenimento del servizio nel corso della vita utile del progetto. Il GSE, ai sensi delle Linee Guida EEN 9/11, non è vincolato a una documentazione tassativa, potendo esercitare la propria discrezionalità tecnica nel richiedere gli atti più idonei a comprovare la sussistenza dei requisiti per l’accesso agli incentivi.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio esclude l’applicabilità al caso di specie dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, richiamato dall’art. 56 del D.L. n. 76/2020. La disciplina transitoria invocata dalla ricorrente delimita il proprio ambito applicativo ai procedimenti di annullamento d’ufficio in corso e ai provvedimenti di decadenza dagli incentivi, non già ai provvedimenti di rigetto di un progetto a consuntivo come quello controverso, citando in tal senso T.A.R. Lazio, Roma, sez. V stralcio, 16 aprile 2024, n. 7505. In ogni caso, la novella, priva di efficacia retroattiva, risulta sopravvenuta rispetto al provvedimento impugnato, adottato in data antecedente alla sua entrata in vigore, e non è comunque applicabile per l’assenza di una istanza di parte, come richiesto dalla norma.
Nota della Redazione
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