Sanzione pecuniaria per inottemperanza alla demolizione non retroattiva (TAR Campania n. 3761 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, introdotta dall’art. 17, comma 1, lett. g), legge n. 164 del 2014, non può essere irrogata nei confronti di chi, prima dell’entrata in vigore di tale legge, abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di novanta giorni ed sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se l’inottemperanza sia stata accertata dopo. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce misura sanzionatoria che consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione, senza che possano opporsi il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, l’affidamento dell’interessato o l’assenza di motivazione sulle ragioni di interesse pubblico. L’attività di repressione degli illeciti edilizi è doverosa e vincolata e prescinde dalla fonte della notizia dell’abuso. L’opera pertinenziale, per essere tale ai fini edilizi, deve essere di modesta entità e non comportare nuovo carico urbanistico: l’ampliamento che incrementa superficie e volumetria integra nuova costruzione.
Il Fatto
La ricorrente aveva realizzato sul terrazzo di un appartamento un ampliamento adibito a cucina. Il Comune aveva emesso un’ordinanza di demolizione, poi respinto l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per contrasto con il P.R.G. vigente e quindi adottato una nuova ordinanza di demolizione nel 2012. Accertata la mancata ottemperanza, con decreto n. 51 del 06.10.2022 il Comune disponeva l’acquisizione gratuita dell’opera e dei relativi diritti accessori, irrogando la sanzione pecuniaria di euro 10.000,00.
La ricorrente impugnava il decreto e gli atti presupposti davanti al TAR Campania, sostenendo la natura pertinenziale del manufatto, l’insufficienza dell’istruttoria, l’erroneità dell’oggetto dell’acquisizione, il difetto di motivazione, la violazione dell’affidamento e l’illegittimità della sanzione pecuniaria. Il Comune si costituiva e chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette una precisazione fattuale: contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, i ricorsi avverso i provvedimenti del 2010, del 2011 e del 2012 non erano pendenti. Dalla consultazione di NSIGA emerge che i ricorsi proposti erano stati dichiarati perenti nel 2018, con estensione della perenzione anche ai motivi aggiunti avverso l’ordinanza di demolizione del 2012.
Da qui l’inammissibilità della prima doglianza, con cui la ricorrente censura di fatto l’ordinanza di demolizione del 2012: ogni statuizione al riguardo resta coperta dalla perenzione del relativo giudizio. Nel merito, la censura sarebbe comunque infondata, poiché l’opera non è qualificabile come manutenzione straordinaria né come pertinenza, stante l’incremento superficiario e volumetrico. Il Tribunale richiama l’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 e qualifica l’intervento come nuova costruzione.
Quanto alla seconda censura, il Collegio la accoglie solo in parte. È priva di pregio la doglianza secondo cui il decreto avrebbe preso avvio da una segnalazione di privati: la denuncia di terzi è irrilevante rispetto alla doverosità dell’attività di repressione degli illeciti edilizi. Sono del pari infondate le censure di difetto di motivazione e di violazione dell’affidamento: l’acquisizione gratuita consegue automaticamente all’inottemperanza e non richiede motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, richiamandosi il principio di Cons. Stato, Sez. III, n. 7455 del 22.09.2025. Il Comune non era tenuto a riferire dei ricorsi, già dichiarati perenti nel 2018.
È invece infondata anche la contestazione sull’oggetto dell’acquisizione: le precisazioni del Comune, circa l’assoggettamento alla sola unità immobiliare abusiva e non all’intero fabbricato, assumono valore di definitivo accertamento, impedendo diverse future determinazioni amministrative.
Il secondo motivo è invece fondato nel punto relativo alla sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio aderisce al principio dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell’11.10.2023, confermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 8453 del 30.10.2025 e Cons. Stato, Sez. V, n. 3673 del 30.04.2025: la sanzione non è irrogabile a chi abbia maturato l’inottemperanza prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014. Nella specie la demolizione è stata disposta nel 2012 e l’inottemperanza accertata il 27.08.2012, ben prima di tale legge. Il decreto è quindi annullato nella parte in cui ha irrogato la sanzione di euro 10.000,00; il ricorso è respinto nel resto e le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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