Alloggio ex custode scolastico: legittimo l’ordine di rilascio senza prova dei requisiti (TAR Lazio n. 9672 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di alloggi di servizio degli ex custodi di istituti scolastici, l’ordine di rilascio dell’immobile, emesso dall’Amministrazione comunale dopo la cessazione del rapporto di lavoro, è legittimo qualora l’occupante non abbia dimostrato, né in sede procedimentale né in giudizio, la sussistenza dei presupposti previsti dalla delibera comunale che consente la prosecuzione dell’occupazione in regime di concessione temporanea. L’onere probatorio grava sull’interessato, che deve allegare e provare il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali, la residenza protratta e l’insussistenza di altre disponibilità abitative. Il godimento dell’alloggio è inscindibilmente correlato al perdurare del nesso funzionale con il servizio espletato, sicché, cessato tale rapporto, l’Amministrazione può legittimamente esercitare i poteri di autotutela esecutiva senza necessità di comparare l’interesse pubblico al ripristino della legalità con quello del privato occupante sine titulo. Il diritto all’abitazione non è tutelato in termini assoluti e non può comprendere la legittimazione al mantenimento dell’occupazione di un bene pubblico.

Il Fatto

L’ex custode di un istituto scolastico, andata in quiescenza nel settembre 2022, aveva ricevuto in affidamento l’alloggio di servizio annesso alla scuola per lo svolgimento dell’incarico. A seguito della cessazione del rapporto, il Comune aveva avviato il procedimento di rilascio, richiamando la delibera n. 21/2025 che consente la concessione temporanea dell’alloggio agli ex custodi in possesso di determinati requisiti (età superiore a 65 anni o invalidità, requisiti reddituali e patrimoniali, residenza quinquennale).

La ricorrente aveva riscontrato la comunicazione di avvio del procedimento, documentando a suo dire il possesso dei requisiti, ma il Comune aveva comunque emesso l’ordine di rilascio. Avverso tale provvedimento la ricorrente aveva proposto ricorso, deducendo il difetto di istruttoria, la violazione dell’art. 31-ter della legge n. 132/2018 in materia di sgomberi e la propria condizione di fragilità abitativa, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso sulla base di un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, ha rilevato che la comunicazione del 12 maggio 2025, inviata dalla ricorrente in riscontro all’avvio del procedimento, conteneva esclusivamente la copia del documento di identità, l’atto di affidamento dell’alloggio e la delega al legale, senza alcuna espressa dichiarazione di volontà di proseguire l’occupazione alle condizioni della delibera n. 21/2025 e senza alcuna dimostrazione del possesso dei relativi requisiti. Nessun elemento era stato fornito circa la categoria di appartenenza, la residenza quinquennale, la situazione reddituale e patrimoniale, l’eventuale titolarità di altri immobili o la morosità.

In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che la stessa carenza probatoria caratterizzava il giudizio, non essendo stati prodotti documenti idonei a comprovare la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente o l’assenza di altre disponibilità abitative. L’onere di dimostrare i presupposti per il mantenimento dell’alloggio gravava sull’interessata, sicché il provvedimento impugnato non poteva ritenersi viziato da difetto di istruttoria.

Quanto alla natura del bene, il Collegio ha precisato che l’immobile, essendo adibito ad alloggio del custode di un istituto scolastico, ha natura di bene patrimoniale indisponibile, destinato all’assolvimento di un pubblico servizio. Cessato il rapporto di servizio e perdurando il godimento sine titulo, il Comune ha legittimamente esercitato i poteri di autotutela esecutiva, senza necessità di motivare in ordine alla comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità e quello del privato occupante, secondo la costante giurisprudenza richiamata (tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 1441 del 2026).

Il Tribunale ha infine escluso che potesse trovare accoglimento la tesi del diritto all’abitazione, richiamando il principio per cui tale diritto non è tutelato in termini assoluti e va contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, non potendo comunque legittimare l’occupazione sine titulo di beni pubblici o il suo mantenimento. L’infondatezza della domanda principale ha comportato il rigetto anche della domanda risarcitoria e delle domande subordinate. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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