Il mancato preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 determina l’annullamento del diniego di classe collaterale (TAR Lazio n. 14038 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti a istanza di parte, l’Amministrazione è tenuta a comunicare all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda prima dell’adozione del provvedimento finale negativo, ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Tale obbligo non è escluso dalla dedotta natura vincolata del provvedimento, né dalla circostanza che l’esito sarebbe stato comunque identico, atteso che la comunicazione deve consentire un effettivo e utile confronto dialettico. Il diniego di attivazione di una classe collaterale per gli studenti lavoratori non ha natura vincolata e richiede un’adeguata istruttoria sulle specifiche esigenze degli studenti, alla luce dell’art. 5 del d.l. n. 45/2025 e del punto 4.8 del D.M. n. 83/2008, quest’ultimo applicabile solo alle ipotesi ordinarie e non agli studenti lavoratori.

Il Fatto

La società ricorrente, gestrice di un istituto scolastico paritario, chiedeva l’autorizzazione all’attivazione di una classe collaterale per l’anno scolastico 2025/2026, ai sensi dell’art. 1, comma 6-bis, l. n. 62/2000 e del punto 4.8 del D.M. n. 83/2008. L’Amministrazione accoglieva l’istanza per due indirizzi, ma la rigettava per l’articolazione Sistemi Informativi Aziendali dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, senza comunicare preventivamente i motivi ostativi. La società impugnava il diniego, deducendo la violazione delle norme sul procedimento e l’illegittimità del diniego stesso. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, l’Amministrazione depositava una relazione eccependo la natura vincolata del rigetto, in quanto per l’indirizzo richiesto risultava già funzionante una classe collaterale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso ravvisando, in via preliminare e assorbente, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. L’Amministrazione ha concluso il procedimento senza inviare la comunicazione dei motivi ostativi, impedendo alla ricorrente di rappresentare le proprie ragioni. Tale adempimento, come richiamato dalla giurisprudenza, non può risolversi in un inutile adempimento formale, ma deve consentire un effettivo confronto dialettico con l’interessato prima della formalizzazione dell’atto negativo, che si traduce nell’obbligo per l’Amministrazione di integrare la motivazione del diniego con le argomentazioni contrarie alle osservazioni presentate.

Nel caso di specie, la mancata comunicazione ha precluso alla ricorrente di evidenziare profili rilevanti, quali la sussistenza o meno di un indirizzo già funzionante con classe collaterale e l’impossibilità di frequenza per specifici alunni, elementi che avrebbero meritato un approfondimento istruttorio. Il Collegio ha escluso che il diniego abbia natura vincolata, richiamando la giurisprudenza formatasi sul punto 4.8 del D.M. n. 83/2008, secondo cui la riduzione a una sola classe collaterale per le classi terminali non opera nei confronti degli studenti lavoratori.

La disciplina, come chiarito dal Consiglio di Stato, non preclude l’istituzione di classi terminali ove ricorrano condizioni giustificative, con particolare riferimento alle esigenze degli studenti lavoratori. Inoltre, il decreto di autorizzazione indicava l’articolazione Sistemi Informativi Aziendali come indirizzo distinto, non risultando quindi esclusa in radice la possibilità di richiedere l’attivazione di una classe collaterale ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 45/2025. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del diniego e condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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