Commissario ad acta per il pagamento della carta docente dopo il giudicato (TAR Piemonte n. 1684 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale assume valore di giudicato quanto all’an debeatur e alla sua dimensione essenziale, mentre i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il ricorso per ottemperanza va accolto con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine per il pagamento. La penale di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la misura richiesta appaia manifestamente iniqua e sproporzionata. In caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, senza compenso, rientrando l’incarico nei suoi compiti istituzionali.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3425/2024, pubblicata il 18.12.2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, la somma complessiva di euro 1.000,00, oltre spese legali distratte in favore del difensore antistatario.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., ed è stata ritualmente notificata. Poiché l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la fissazione di una penale di 10,00 euro per ogni giorno di ritardo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il giudizio di ottemperanza, osserva il Tribunale, non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: la misura e la decorrenza del capitale residuo e degli interessi andranno verificate secondo i parametri del titolo e della legge.

È comunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro prima dell’avvio dell’azione esecutiva.

Il ricorso va dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione. Non sono invece dovute le somme richieste a titolo di penale, perché la misura appare manifestamente iniqua e sproporzionata.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro sessanta giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto. Nessun compenso gli è dovuto, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. L’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate in euro 400,00 per compensi; la Segreteria è infine incaricata di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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