Inammissibile l’accesso volto alla formazione di un report inesistente (TAR Sardegna n. 63 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti deve riferirsi a specifici documenti già esistenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta, estranea all’istituto. Il documento amministrativo accessibile è un documento già formato, determinato o determinabile, e in possesso dell’amministrazione. L’eventuale disponibilità dei dati su supporti informatici non è di per sé sufficiente all’accesso se tali dati non sono già confluiti in un documento; l’istanza volta a ottenere la formazione di un documento inesistente è inammissibile. Non è ammessa, in giudizio, una variazione dell’istanza di accesso originariamente formulata.
Il Fatto
Il Consorzio intercomunale di salvaguardia ambientale, gestore di reti fognarie e dell’impianto di depurazione per conto di Abbanoa S.p.A., e parte in un giudizio civile per il recupero di crediti, ha chiesto alla società di accedere a un “report analitico e dettagliato” contenente, separatamente per ciascun comune, i volumi di acqua fornita, gli importi fatturati e quelli riscossi per i servizi di fognatura e depurazione.
Abbanoa ha respinto l’istanza, dichiarando l’inesistenza di specifici documenti riepilogativi dei dati richiesti. Il Consorzio ha impugnato il diniego dinanzi al TAR con il rito dell’accesso, sostenendo che i dati, sebbene contenuti in sistemi informatici, costituiscono comunque documento amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il punto decisivo della controversia non nella qualificazione del rapporto tra le parti o nella sussistenza del credito, ma esclusivamente nella motivazione del diniego resa da Abbanoa. La società aveva dichiarato che la documentazione richiesta non era stata formata e non esisteva materialmente nei propri archivi.
Il TAR richiama il perdurante principio per cui l’istanza di accesso deve riferirsi a specifici documenti già esistenti, non potendo risolversi in un’attività di elaborazione di dati. Il documento amministrativo accessibile è, per definizione, un documento già formato e in possesso dell’amministrazione. La mera disponibilità informatica dei dati non giustifica l’accesso se questi non sono confluiti in un documento.
La richiesta del Consorzio era esplicitamente volta alla formazione di un report analitico “aggiornato alla data odierna”, cioè un documento che Abbanoa non aveva mai formato. L’istanza, quindi, era diretta a ottenere un’attività di elaborazione dati, estranea all’istituto dell’accesso, e doveva ritenersi inammissibile.
Il TAR ha inoltre precisato che l’oggetto dell’istanza di accesso vincola la valutazione giudiziale e che non è ammessa in giudizio una variazione dell’istanza stessa, potendo il giudice esprimersi solo sui poteri esercitati dall’amministrazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del Consorzio alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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