Sospensione parziale dell’ordinanza sindacale per oneri su beni pubblici (TAR Marche n. 164 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di cautela collegiale, l’ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponga al privato oneri di messa in sicurezza deve essere limitata alle sole strutture di sua proprietà, non potendo estendersi a beni di proprietà pubblica per i quali l’amministrazione è tenuta a provvedere direttamente, salvo che dimostri che il pericolo derivi da proprietà di soggetti terzi. La posizione del proprietario di porzione immobiliare che intervenga in un giudizio promosso dal condominio avverso l’ordinanza non è quella di controinteressato in senso tecnico, ma al più di interventore ad adiuvandum, se il suo interesse personale riguarda misure che avrebbero dovuto essere autonomamente impugnate. In tale contesto, la sussistenza di un periculum in mora deve essere valutata con riguardo alla natura pubblica o privata dei beni interessati dalle prescrizioni.
Il Fatto
Un condominio di Ancona impugnava l’ordinanza sindacale n. 158/2025, emessa per la pubblica incolumità a seguito di una segnalazione per dissesto statico di elementi costruttivi del complesso abitativo di via Redipuglia n. 27. Il provvedimento imponeva al condominio oneri di messa in sicurezza non solo per le proprie strutture, ma anche per beni pubblici, tra cui muri di sostegno stradali e una storica cinta muraria.
Il condominio chiedeva l’annullamento dell’atto e la sospensione cautelare della sua efficacia. Si costituivano il Comune di Ancona e i proprietari di una porzione immobiliare, contestando la fondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto che le eccezioni in rito sollevate dal Comune richiedano approfondimento in sede di merito, anche alla luce della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lombardia sull’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. come interpretato dal diritto vivente.
Con riferimento alla posizione dei proprietari di porzione immobiliare, il Tribunale ha escluso che questi rivestano la qualità di controinteressati in senso tecnico, qualificandoli piuttosto come interventori ad adiuvandum, considerato che la loro posizione personale e distinta riguardava misure relative al cortile privato, che avrebbero dovuto essere oggetto di ricorso autonomo.
Nel merito della cautela, il Collegio ha rilevato che l’ordinanza impone oneri non limitati alle strutture condominiali pericolanti ma estesi anche a beni di proprietà pubblica. Per tali beni, la Corte ha affermato il principio per cui deve provvedere l’amministrazione proprietaria, salvo che quest’ultima dimostri che i cedimenti e i pericoli siano causati da proprietà di soggetti terzi.
Quanto alle strutture condominiali, la relazione dei Vigili del Fuoco evidenziava profili di pericolo — lesioni di tamponamenti, partizioni interne, cornicioni, balconi e autorimessa — tali da rendere necessaria un’immediata e approfondita verifica tecnica da parte di personale specializzato o abilitato. Tale circostanza ha indotto il Tribunale a non estendere la sospensione anche a queste ultime prescrizioni.
Il TAR ha quindi accolto parzialmente l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dell’ordinanza nella sola parte in cui impone oneri riguardanti beni di proprietà pubblica. Ha compensato le spese della fase cautelare e fissato l’udienza pubblica di merito.
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Nota della Redazione
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