Ottemperanza al giudicato e risarcimento dei danni nel giudizio amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 808 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il risarcimento del danno è ammesso nei soli limiti dei pregiudizi connessi all’impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, ovvero conseguenti alla sua violazione o elusione, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. Il ristoro presuppone la verifica di tutti gli elementi dell’illecito e, trattandosi di interesse legittimo pretensivo, la dimostrazione della spettanza del bene della vita, con accertamento in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza. Nel giudizio di ottemperanza non opera il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento, con la conseguenza che l’onere probatorio grava integralmente sul ricorrente secondo il criterio della vicinanza della prova. Non è risarcibile la perdita di chance quando non siano dimostrate le probabilità di ottenimento del provvedimento favorevole rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, aveva ottenuto dal TAR Emilia-Romagna l’annullamento del decreto con cui la Questura aveva negato l’aggiornamento del titolo e revocato la carta di soggiorno. Con quella decisione il giudice aveva dichiarato l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui l’Amministrazione non si era pronunciata sull’applicabilità dell’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, ordinando di determinarsi entro quaranta giorni dalla pubblicazione, tenendo conto della condizione familiare, lavorativa e sociale attuale del ricorrente.

Rilevata la perdurante inerzia della Questura, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere e che fosse riconosciuto il risarcimento dei danni. Ha dedotto la mancata stipula di un nuovo contratto di lavoro, il mancato accesso alla NASPI, la riduzione dell’assegno unico per la figlia per impossibilità di rinnovare la dichiarazione ISEE, oltre a un pregiudizio emotivo da liquidarsi in via equitativa.

La Motivazione della Corte

Sulla domanda di ottemperanza il Collegio ha ricostruito l’obbligo conformativo discendente dal giudicato, individuandolo nel dovere dell’Amministrazione di determinarsi motivatamente sull’applicabilità dell’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998. Poiché l’Amministrazione non vi ha provveduto, il ricorso è stato accolto con ordine di adempimento entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Il TAR ha escluso di poter provvedere direttamente al rilascio del permesso di soggiorno, trattandosi di provvedimento discrezionale. Ha pertanto predisposto la nomina del Commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Ferrara o suo delegato, per il caso di mancato rispetto del termine, con ulteriore termine di quaranta giorni decorrente dalla comunicazione dell’inadempimento.

Sulla domanda risarcitoria il Collegio ha richiamato l’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., che circoscrive il ristoro ai danni connessi all’impossibilità o alla mancata esecuzione del giudicato. Ha citato Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 2017, secondo cui l’azione di ottemperanza non consente la proposizione di una qualsiasi domanda risarcitoria.

Il giudice ha poi richiamato il principio per cui il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento, richiedendo la verifica di condotta, colpa, nesso causale ed evento dannoso, nonché la dimostrazione della spettanza del bene della vita, con giudizio prognostico di certezza o di probabilità vicina alla certezza. Ha richiamato in tal senso Cons. Stato n. 10205 del 2024, n. 7105 del 2024 e Sez. V n. 876 del 2025.

Quanto all’onere probatorio, il TAR ha escluso l’operatività del metodo acquisitivo, proprio dell’azione di annullamento, riespandendosi il principio dispositivo sancito dall’art. 2697, primo comma, cod. civ. Nel caso concreto non è risultata provata la spettanza del bene della vita, rimessa alla discrezionalità amministrativa, né sono state dimostrate le probabilità di rilascio del titolo, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria, salva la possibilità di riproporla all’esito della determinazione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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