Diniego di visto per lavoro subordinato legittimo per plausibile rischio di abuso del titolo (TAR Lazio n. 13922 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato emesso dalla rappresentanza diplomatica è legittimo quando l’amministrazione abbia motivato il provvedimento sulla base di elementi endoprocedimentali, quali l’esito del colloquio consolare e il contenuto del preavviso di rigetto, dai quali emerga un plausibile rischio di abuso del titolo. Il giudice amministrativo, nell’esercizio del proprio sindacato, non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’autorità consolare, ma deve verificare la sussistenza di un’adeguata istruttoria e di una motivazione non apparente, immune da vizi di illogicità o di travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino algerino, impugnava il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia in Algeri aveva negato il visto d’ingresso per lavoro subordinato, richiesto per un’attività di collaboratore familiare. Il diniego trovava fondamento nei dubbi, espressi dalla sede diplomatica, in ordine all’effettività dell’occasione di lavoro prospettata, dubbi emersi all’esito del colloquio consolare e ribaditi nel preavviso di rigetto.

La circostanza che il nulla osta nominativo fosse stato richiesto e ottenuto da un prossimo congiunto del datore di lavoro —, il quale aveva offerto l’assunzione del fratello del proprio coniuge —, aveva corroborato il sospetto di una possibile finalità diversa da quella dichiarata. Il ricorrente contestava la legittimità del diniego, deducendo vizi di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, escludendo che il procedimento amministrativo fosse affetto dai vizi prospettati. Quanto al profilo istruttorio, il Collegio ha valorizzato le risultanze del colloquio consolare e del conseguente preavviso di rigetto, quali atti endoprocedimentali idonei a fondare il convincimento dell’amministrazione.

Sul piano motivazionale, il Giudice ha rilevato come i dubbi espressi dalla rappresentanza diplomatica circa l’effettività dell’occasione di lavoro fossero assistiti da elementi concreti e plausibili. In particolare, è stata giudicata rilevante la circostanza che il soggetto richiedente il nulla osta fosse un prossimo congiunto del potenziale datore di lavoro, nonché il fatto che l’assunzione riguardasse un familiare del coniuge del datore stesso, configurazione dalla quale può evincersi il rischio di un utilizzo strumentale del titolo di ingresso.

Il Collegio ha pertanto ricondotto la fattispecie nell’ambito del legittimo esercizio del potere di controllo dell’autorità consolare, volto a prevenire fenomeni di abuso del diritto di ingresso per ragioni diverse da quelle dichiarate, e ha respinto il ricorso, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della novità e della complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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