Il diniego del visto per rischio migratorio esige elementi obiettivi, non mere ipotesi (TAR Lazio n. 13923 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione del c.d. rischio migratorio ha natura discrezionale, eventualmente connessa a fattori decisori di tipo tecnico, e soggiace alle regole concernenti la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, il cui rispetto è sindacabile in sede giurisdizionale. La sussistenza del fattore ostativo al rilascio del visto d’ingresso deve essere desunta da elementi obiettivi, indicativi sul piano inferenziale di una ragionevole possibilità di abuso del titolo, e non da una ricostruzione meramente ipotetica e soggettiva delle intenzioni del richiedente. La mancata conoscenza di alcuni particolari delle condizioni contrattuali non è in assoluto indicativa dell’esistenza di una diversa causale attribuibile alla reale intenzione del richiedente, trattandosi di elementi che secondo l’id quod plerumque accidit possono ragionevolmente non essere conosciuti prima della sottoscrizione del contratto.
Il Fatto
La ricorrente, di nazionalità cinese, ha impugnato il provvedimento di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia a Pechino, previo colloquio e preavviso di rigetto. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza ritenendo che l’interessata avesse manifestato una cognizione meramente sommaria delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro domestico, prospettando la difformità rispetto al suo effettivo intento nonché il cd. rischio migratorio. L’istante aveva ricevuto una proposta per mansioni di collaboratrice familiare alle dipendenze di una datrice di lavoro connazionale, che aveva già ottenuto il necessario nulla osta al lavoro dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il MAECI si è costituito in resistenza, mentre l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sul dedotto difetto d’istruttoria, ritenendo il motivo meritevole di accoglimento con assorbimento degli ulteriori profili di censura. Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, ordinanza n. 535 del 7/2/2025, il Tribunale ha ribadito che la valutazione del rischio migratorio, pur avendo natura discrezionale, non è sottratta al sindacato giurisdizionale di legittimità.
Il provvedimento impugnato non risulta conforme al paradigma delineato: la mancata conoscenza di alcuni particolari delle condizioni contrattuali, emersa nel corso del colloquio, non è stata ritenuta plausibilmente indicativa di un intento migratorio diverso da quello dichiarato. Tali elementi, secondo l’id quod plerumque accidit, possono ragionevolmente non essere noti prima della sottoscrizione del contratto, anche per lavoratori di nazionalità italiana. Il diniego, fondandosi su una ricostruzione meramente ipotetica delle intenzioni della richiedente, è stato pertanto ritenuto illegittimo per difetto dei necessari elementi obiettivi.
La sentenza ha quindi accolto il ricorso e annullato il provvedimento di diniego, con spese di lite a carico del MAECI. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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