Esclusione da progressione verticale e mancata impugnazione della graduatoria finale (TAR Sicilia n. 2000 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il concorrente che impugni l’atto di esclusione da una procedura concorsuale o comparativa ha l’onere di impugnare anche l’atto conclusivo della procedura, costituito dalla graduatoria finale. L’atto di approvazione della graduatoria non è conseguenza inevitabile dell’annullamento dell’esclusione, poiché implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di soggetti terzi. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso avverso l’esclusione per sopravvenuta carenza di interesse. L’onere grava sulla parte, che non può rimettere al Collegio l’eventuale integrazione del contraddittorio tramite l’impugnazione del provvedimento sopravvenuto. L’orientamento trova applicazione anche nelle procedure di progressione verticale.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell’amministrazione resistente inquadrato nella categoria B, ha partecipato a una procedura comparativa per titoli e colloqui, indetta ai sensi dell’art. 13 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 per la progressione tra le aree, riservata al personale di ruolo non dirigente.

La domanda originaria era stata protocollata e inserita nella piattaforma telematica; una successiva domanda integrativa non risultava finalizzata con l’inserimento a sistema del relativo numero di protocollo. Il candidato, ammesso, non è stato poi ammesso a sostenere il colloquio, senza motivazione, e l’ente, con nota del 29 dicembre 2025, ha motivato l’estromissione con l’annullamento della prima istanza e l’inammissibilità della seconda. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tali atti. Nelle more, l’amministrazione ha approvato la graduatoria finale e convocato i candidati utilmente collocati, senza che il ricorrente impugnasse quella determinazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di improcedibilità per omessa impugnazione della graduatoria definitiva. La questione è stata sottoposta alla parte, che ha replicato sostenendo l’interesse all’impugnativa del provvedimento di esclusione.

Il Tribunale ha verificato che, dopo la proposizione del ricorso, con determinazione n. gen. 856 del 10 marzo 2026 è stata approvata la graduatoria per la copertura dei posti nell’area degli Istruttori, profilo tecnico, con convocazione dei candidati risultati in posizione utile per la stipula del contratto. Il ricorrente, pur avendone avuto conoscenza per il deposito documentale in giudizio, non ha impugnato la graduatoria, che si è pertanto consolidata.

Il Collegio ha richiamato l’indirizzo secondo cui il concorrente che impugni l’esclusione ha l’onere di gravare anche la graduatoria finale, non potendosi ritenere che l’eventuale annullamento dell’esclusione produca un effetto caducante della graduatoria stessa. L’atto finale, pur inserendosi nella medesima sequenza procedimentale, non è conseguenza inevitabile dell’atto lesivo, implicando nuove valutazioni di interessi e di soggetti terzi.

La mancata impugnazione dell’atto conclusivo determina quindi l’improcedibilità del ricorso, dovendo il gravame essere notificato ad almeno uno dei controinteressati successivi, ossia i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria. Il Tribunale ha precisato che, fino all’approvazione della graduatoria, non sono ravvisabili controinteressati e che il ricorso avverso atti endoprocedimentali non deve essere loro notificato; l’onere sorge con l’adozione dell’atto finale.

Tale orientamento è stato ritenuto applicabile anche alla fattispecie della progressione verticale. Il Collegio ha inoltre escluso che la parte potesse rimettere al giudice ogni determinazione sull’integrazione del contraddittorio, gravando su di essa l’onere autonomo di impugnare il provvedimento sopravvenuto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione dell’esito in rito e della natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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