Porto d’armi e conflittualità familiare: la valutazione di non affidabilità (Cons. Stato n. 1046 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al divieto generale di detenzione delle armi, rimessa alla lata discrezionalità dell’Amministrazione, chiamata a verificare l’affidabilità del richiedente anche in chiave prospettica e in funzione del contenuto specifico della richiesta. Il giudizio di non affidabilità può essere fondato su situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta, non rendendosi necessari né un accertamento di pericolosità sociale né un comprovato abuso delle armi, potendo l’Autorità valorizzare fatti o episodi privi di rilievo penale e meri indizi di possibile abuso. Nella comparazione, l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone prevale su quello privato allo svolgimento dell’attività sportiva. L’archiviazione per mancanza di querela e le successive ritrattazioni della coniuge non elidono la rilevanza del clima di tensione familiare, valutato secondo il principio tempus regit actum.

Il Fatto

Un professionista aveva ottenuto nel 2020 la licenza di porto di fucile per uso caccia, poi revocata dal Questore. Il TAR Lazio respingeva il ricorso avverso la revoca con sentenza non appellata. L’interessato chiedeva quindi un nuovo titolo abilitativo per uso sportivo, e la relativa istanza veniva negata sulla base della conflittualità con la moglie, all’epoca in fase di separazione con contesa sull’affidamento di tre figli minori.

Il TAR Lazio, Sezione I-Ter, respingeva con sentenza n. 20055/2024 il ricorso contro il diniego, giudicando il provvedimento adeguatamente motivato. L’interessato proponeva appello, riproponendo le censure di primo grado e lamentando travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e omessa valutazione dei presupposti, anche in chiave critica del percorso motivazionale del giudice di prime cure. La Sezione respingeva l’istanza cautelare, riservando al merito l’esame dei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando gli artt. 11, 39 e 43 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), e i principi consolidati. Il porto d’armi è deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi; l’Amministrazione esercita una discrezionalità ampia e può concedere l’autorizzazione solo escludendo rischi anche potenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico, sulla base di valutazione prospettica dell’affidabilità del richiedente.

Il giudizio di non affidabilità può essere legittimamente fondato valorizzando situazioni non ascrivibili alla buona condotta e indizi di possibile abuso, anche privi di rilievo penale. L’obbligo dell’Amministrazione è valutare la specchiatezza del richiedente con approccio finalistico, in funzione del contenuto concreto della richiesta, considerando che l’interessato deve essere persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto.

Calando tali canoni nella fattispecie, il provvedimento risulta adeguatamente motivato. Non rileva in senso contrario il richiamo alla remissione della querela: il procedimento penale è stato archiviato proprio per mancanza della condizione di procedibilità, senza che ciò elimini il clima di tensione coniugale. La dichiarazione della moglie, resa assumendosene la responsabilità, costituisce elemento sufficiente, indipendentemente dalla qualificazione formale come querela.

Né valgono a escludere il pericolo l’accordo di separazione del 1° giugno 2021, con l’impegno reciproco al ritiro delle querele, e la successiva dichiarazione sostitutiva della coniuge del 2023, che ridimensiona l’episodio. Le successive affermazioni non sono sufficienti a superare la valutazione di rischio, nella prospettiva preventiva e non sanzionatoria e in applicazione del principio tempus regit actum. Irrilevante anche il percorso di sostegno psicologico alla genitorialità, idoneo a gestire il conflitto ma non indicativo del superamento delle condizioni di pericolo.

La finalità preventiva consente di anticipare la soglia di protezione al momento in cui l’offensività raggiunga il mero pericolo, purché oggettivamente accertato su concreti elementi di fatto. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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