Risarcibile il danno da ritardata assunzione del vincitore di concorso dopo l’annullamento della graduatoria (TAR Lazio n. 13790 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. la lesione dell’interesse legittimo del candidato derivante dall’illegittima collocazione in una graduatoria concorsuale non utile, annullata dal giudice amministrativo per l’irragionevolezza dei criteri di valutazione dei titoli. La colpa dell’Amministrazione è ravvisabile nella macroscopica irragionevolezza dei criteri, rilevabile attraverso semplici simulazioni applicative. Il danno patrimoniale risarcibile è costituito dalle differenze retributive non percepite tra la qualifica di provenienza e quella conseguita a seguito della riedizione del potere, da quantificarsi al lordo delle ritenute e con detrazione di quanto percepito per attività lavorativa nel periodo.

Il Fatto

Un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, già inquadrato nell’area funzionariale, partecipava al concorso per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia, collocandosi in una posizione non utile nella graduatoria. A seguito dell’annullamento giurisdizionale di tale graduatoria, il candidato risultava vincitore nella nuova graduatoria e veniva assunto con decorrenza giuridica retroattiva. Il lavoratore agiva quindi per il risarcimento del danno patrimoniale subito per la ritardata assunzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la tempestività dell’azione risarcitoria ex art. 30, comma 5, c.p.a. Il termine di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento decorre, nel caso di specie, dal passaggio in giudicato della sentenza d’appello, avvenuto decorsi sei mesi dalla pubblicazione. L’azione è risultata tempestiva.

Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell’illecito civile. Il fatto antigiuridico è stato individuato nell’atto amministrativo illegittimo, annullato in sede giurisdizionale per l’irragionevolezza dei criteri di valutazione che avevano alterato l’equilibrio ponderale tra titoli e colloquio orale.

La Corte ha inoltre riconosciuto il nesso causale tra l’illegittima collocazione in graduatoria e il danno lamentato, consistente nella mancata percezione delle differenze retributive per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza giuridica dell’assunzione e l’effettiva stipula del contratto.

Quanto all’elemento soggettivo, il giudice ha ravvisato la colpa dell’Amministrazione nella macroscopica irragionevolezza dei criteri valutativi, che di fatto svuotavano l’apporto dei titoli. Tale vizio sarebbe stato agevolmente rilevabile tramite semplici simulazioni applicative. La causa è stata quindi decisa con sentenza non definitiva sull’an, disponendo una consulenza tecnica e la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno.

Per la quantificazione, il Collegio ha disposto che le parti individuino in contraddittorio la somma dovuta, detraendo quanto percepito per attività lavorativa nel periodo e maggiorando il risultato degli interessi legali, senza rivalutazione monetaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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