Protesi valvolare aortica e terapia anticoagulante: esclusione legittima per i Vigili del Fuoco (TAR Lazio n. 13797 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi pubblici per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è legittima l’esclusione del candidato portatore di protesi valvolare aortica meccanica in terapia anticoagulante orale permanente, atteso che la condizione comporta un rischio emorragico post-traumatico incompatibile con le specifiche e delicate mansioni operative. Il provvedimento di esclusione, quando sia plurimotivato con ragioni autonome e tra loro indipendenti, resta valido anche se una sola delle cause ostative sia fondata, restando le doglianze avverso le altre ragioni prive di interesse. Nel processo amministrativo non si forma alcun autonomo giudicato cautelare, essendo le ordinanze di sospensione prive di contenuto decisorio definitivo e insuscettibili di passare in giudicato; la verifica dei requisiti psico-fisici può essere disposta in ogni momento.
Il Fatto
Un candidato partecipava al concorso pubblico per n. 250 posti di Vigile del fuoco, ma veniva escluso con decreto del Ministero dell’Interno per tre distinte cause ostative: alterazione dei parametri di composizione corporea, essere portatore di valvola meccanica aortica in terapia anticoagulante orale e incapacità relazionale in contesti di lavoro organizzato. Il ricorrente impugnava l’esclusione, producendo documentazione medica favorevole. Nel corso del giudizio, il TAR Lazio disponeva una prima verificazione che concludeva per la compatibilità del candidato; a seguito dell’ordinanza cautelare di ammissione con riserva, l’Amministrazione, riesaminando la posizione, emanava un nuovo decreto di esclusione sulla base di nuovi accertamenti. Seguivano ulteriori motivi aggiunti e una seconda verificazione, disposta dal collegio per accertare la rilevanza della terapia anticoagulante rispetto all’idoneità al servizio.
La Motivazione della Corte
Il collegio preliminarmente invertiva l’ordine di trattazione dei ricorsi, ritenendo che l’eventuale accoglimento delle doglianze avverso l’originaria esclusione non avrebbe prodotto alcun effetto utile in presenza della rinnovata inidoneità. Esaminando prioritariamente i motivi avverso il provvedimento del 23 dicembre 2024, il tribunale richiamava il principio per cui, in presenza di un atto plurimotivato fondato su ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia idonea a sostenerlo. La causa ostativa relativa alla condizione cardiologica era già stata addotta nell’originario provvedimento ed è stata oggetto di approfondimento istruttorio.
All’esito della seconda verificazione, il consulente nominato — Direttore dell’U.O.C. Chirurgia vascolare della Fondazione PTV-Policlinico Tor Vergata di Roma — concludeva che il rischio emorragico del paziente anticoagulato assume rilievo particolarmente elevato, citando le linee guida NICE sul trauma cranico e una meta-analisi del 2024 sul rischio di emorragia intracranica ritardata nei pazienti anticoagulati. Il verificatore osservava che la patologia non può ritenersi completamente emendata, poiché il candidato resta portatore permanente di protesi meccanica con tutte le complicanze tipicamente ad essa legate, e che la terapia anticoagulante, indispensabile a vita, espone a un rischio emorragico post-traumatico non compatibile con le mansioni operative del Vigile del fuoco.
Il collegio, non avendo ragione di discostarsi dalla valutazione tecnica, riteneva infondati i motivi diretti a contestare il difetto di istruttoria e di motivazione. Quanto alla dedotta violazione del giudicato cautelare, il tribunale richiamava la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui non ricorre alcun autonomo “giudicato cautelare”: le ordinanze cautelari, prive di contenuto definitivamente decisorio, sono insuscettibili di passare in giudicato e la pronuncia di merito può legittimamente disattenderle, anche alla luce di un ulteriore approfondimento istruttorio. Infine, la verifica dei requisiti psico-fisici, prevista in ogni momento dall’art. 3, co. 2, del bando, è stata ritenuta proporzionata rispetto all’interesse al reclutamento di candidati idonei allo svolgimento di compiti delicati.
L’infondatezza delle doglianze avverso una delle tre cause di esclusione comportava la sopravvenuta carenza di interesse sulla restanti, con conseguente reiezione del secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti e dichiarazione di carenza di interesse sul ricorso introduttivo. Le spese di lite sono state integralmente compensate, fatta eccezione per quelle di verificazione, poste a carico del ricorrente soccombente.
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Nota della Redazione
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