Ottemperanza inammissibile per il Comune dissestato e per l’assicuratore in manleva (TAR Calabria n. 1400 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto nei confronti di un Comune che abbia dichiarato il dissesto, poiché, ai sensi dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, dalla data della dichiarazione non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Tale competenza, ex art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, attrae tutti i debiti correlati a fatti gestionali anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente l’ipotesi di bilancio riequilibrato, ancorché accertati giudizialmente in epoca successiva. È altresì inammissibile l’azione nei confronti della compagnia assicurativa che abbia compiutamente attuato la manleva disposta dal giudice, difettandone la legittimazione passiva. L’amministrazione condannata in solido, rimasta inerte dopo la messa in mora, è tenuta all’ottemperanza, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, creditore in forza della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 825/2024, passata in giudicato, agiva per l’ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Comune di Cosenza e della compagnia assicurativa A.I.G. Europe. La sentenza di merito aveva condannato il Ministero e il Comune, in solido, al pagamento di una somma in favore del danneggiato e aveva accolto la domanda di manleva del Ministero verso l’assicuratore.

Il ricorrente lamentava il mancato pagamento della residua somma, pari alla quota del 50% degli onorari liquidati in sentenza al proprio difensore, oltre accessori. Si costituivano il Comune di Cosenza, eccependo l’improcedibilità per intervenuto dissesto, e l’assicuratore, eccependo il difetto di legittimazione passiva per aver già compiutamente attuato la manleva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione passiva nei confronti della compagnia assicurativa, avendo questa compiutamente attuato la manleva nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, come prescritto dalla sentenza azionata.

Quanto al Comune di Cosenza, il TAR ha dichiarato il dissesto con deliberazione consiliare n. 51 dell’11.11.2019. In base all’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, dalla data della dichiarazione di dissesto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’Ente per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. L’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 fissa il limite temporale di tale competenza ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. L’art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004 specifica che tale competenza attrae tutti i debiti correlati a fatti gestionali anteriori a tale data, ancorché accertati giudizialmente in epoca successiva.

Nella fattispecie, il fatto generatore del credito è antecedente alla dichiarazione di dissesto, come confermato da T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 25 febbraio 2026, n. 359, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Comune.

Nel merito, il giudizio è stato invece accolto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, condannato in solido al pagamento delle spese di lite e rimasto inerte. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, il gravame è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. Il TAR ha ordinato al Ministero di ottemperare entro il termine di sessanta giorni, nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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