Payback dispositivi medici 2015-2018: il versamento del 25% estingue l’obbligazione (TAR Lazio n. 13764 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi di ripiano (c.d. payback) gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, previsti dall’art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78/2015, si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 95/2025, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La pubblicazione, da parte di regioni e province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto versamento determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti avverso i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti ministeriali e regionali adottati in attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015 e dell’art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, con i quali era stato accertato il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018 e le era stata imputata una quota di ripiano, quantificata in € 21.062,57, da versare alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Nel corso del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2025, introducendo una disciplina di definizione agevolata delle pregresse pretese creditorie. La ricorrente ha quindi documentato di aver provveduto al versamento della quota ridotta del 25% e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto che la società ricorrente, con memoria depositata il 22 aprile 2026, ha rappresentato e documentato di avere provveduto al versamento degli oneri di ripiano per le annualità 2015-2018 ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025. La norma, nel testo riportato in sentenza, dispone che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

La Corte ha rilevato che la disposizione qualifica l’integrale versamento della quota ridotta come causa di estinzione dell’obbligazione per gli anni 2015-2018, con conseguente preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ha inoltre valorizzato il meccanismo procedimentale ivi previsto: una volta decorso il termine di trenta giorni, le regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei propri bollettini e siti istituzionali, comunicati alla segreteria del TAR Lazio; tale accertamento determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi esperiti, con compensazione delle spese di lite.

Nel caso di specie, la Regione Friuli Venezia Giulia aveva già adottato il provvedimento di accertamento del pagamento (decreto n. 71687 del 23.12.2025), depositato in atti. Sulla base di tale documentazione, il Tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie normativa e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ravvisando giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio, in ragione della peculiarità delle sopravvenienze normative e delle modalità di definizione della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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