Cessazione della materia del contendere per il payback dispositivi medici: l’integrale versamento del 25% estingue l’obbligazione (TAR Lazio n. 13765 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, previsti dall’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015, si intendono assolti con l’integrale versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione. Ne discende, con riferimento ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti, adottati a livello ministeriale e regionale, in attuazione dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e dell’art. 18 del d.l. n. 115/2022, con i quali è stato accertato il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018 e sono stati conseguentemente determinati a suo carico gli oneri di ripiano (c.d. payback). La ricorrente ha contestato sia i provvedimenti ministeriali generali sia, in particolare, il decreto con cui la Regione Emilia Romagna ha imputato la quota di ripiano, successivamente ridefinita in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, con memoria depositata il 22 aprile 2026, la società ricorrente ha documentato di aver provveduto al versamento integrale della quota del 25% degli oneri di ripiano in favore della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge di conversione, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La norma richiamata, nel disciplinare la definizione agevolata degli obblighi di ripiano per le annualità 2015-2018, stabilisce che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’assolvimento degli obblighi e estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La norma prevede altresì che le regioni accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti.

Dalla documentazione depositata in atti è emerso il decreto regionale del 30 ottobre 2025 dal quale risulta l’avvenuto pagamento da parte della ricorrente dell’importo dovuto. In considerazione del disposto normativo e della documentazione prodotta, il Collegio ha ritenuto di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra tutte le parti, avuto riguardo alla peculiarità delle sopravvenienze normative che hanno caratterizzato la controversia e alle modalità di definizione della stessa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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