Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta nel rito ottemperanza (TAR Campania n. 985 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultano integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ovvero la mancata impugnazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il commissario ad acta esercita un munus intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo. Il compenso dell’ausiliario è determinato con successivo decreto collegiale e la relativa parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di legge, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1000. Il titolo era stato notificato all’amministrazione, che non lo aveva impugnato e non vi aveva dato esecuzione.

Di fronte alla persistente inottemperanza, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti del rito di ottemperanza. Alla luce della documentazione in atti, la sentenza azionata non era stata impugnata, come attestato da apposita certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento agli art. 55 e 56 del medesimo decreto e all’art. 8 della legge n. 417/1978; la parcella andrà presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

È stata disposta la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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