Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2909 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale conseguiti all’estero, il termine per la conclusione del procedimento non supera i quattro mesi complessivi dalla presentazione della domanda: al termine di tre mesi fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 si aggiunge, ove l’Amministrazione richieda integrazioni, quello di trenta giorni previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Decorso inutilmente tale termine senza che l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso né richiesto integrazioni, si perfeziona il silenzio inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia. Il procedimento, sia nella fase amministrativa sia in quella commissariale, deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 2 dicembre 2024, domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna. Il riconoscimento era funzionale all’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.

Decorso il termine di legge senza alcun riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso al TAR Lazio per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei presupposti dell’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di legge senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Entrambi risultano integrati nel caso di specie, poiché a fronte della domanda del dicembre 2024 il Ministero non si è ancora espresso.

Il quadro normativo di riferimento è duplice. Opera il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990. Ad esso si affianca la disciplina speciale di settore, dettata dal d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L’art. 16, comma 6, fissa in tre mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 del medesimo articolo prevede che l’autorità accerti la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e, ove necessario, richieda le integrazioni.

Da questa combinazione il Tribunale ricava che il termine complessivo per la conclusione del procedimento ammonta al massimo a quattro mesi, ove l’Amministrazione eserciti la facoltà di richiedere integrazioni. Nel caso concreto non risulta alcuna richiesta di integrazione, né alcun provvedimento conclusivo: l’inerzia del Ministero integra dunque la fattispecie di silenzio inadempimento lamentata dal ricorrente.

Il Collegio ordina pertanto al Ministero di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, perché provveda nel termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Nel compimento del procedimento, tanto l’Amministrazione quanto il commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze 6 dicembre 2018, causa C-675/17; 7 maggio 1991, causa C-340/89; 13 novembre 2003, causa C-313/01; 6 ottobre 2015, causa C-298/14) e da quella dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022). Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *