Art. 621 c.c. Pubblicazione del testamento segreto
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’articolo 620.
Funzione della norma: la fase successiva alla formazione dell’atto
L’art. 621 c.c. disciplina la pubblicazione del testamento segreto e riguarda una fase successiva alla formazione dell’atto, destinata a rendere conoscibile il contenuto della scheda testamentaria dopo la morte del testatore, senza confondersi né con la confezione del testamento segreto né con la sua validità originaria.
La distinzione tra le fasi: consegna, deposito, morte, apertura, pubblicazione
Il punto di partenza è la netta distinzione tra il testamento segreto già consegnato al notaio secondo il modello degli artt. 604 e 605 c.c., il deposito presso il notaio del plico sigillato, la successiva morte del testatore, l’apertura del testamento e infine la pubblicazione con il relativo verbale. La norma non regola la fase genetica del testamento segreto, ma la sua immissione nel circuito documentale e successorio dopo il decesso, così da consentire l’utilizzazione della scheda nei rapporti ereditari e nei successivi adempimenti (art. 622 c.c.; art. 623 c.c.).
Il rinvio al termine di presentazione dell’art. 620 c.c.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’art. 620 c.c.: chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo di apertura della successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione, sullo stesso modello previsto per il testamento olografo.
La catena di custodia come elemento di prova
Una decisione vicina alla fattispecie ha dato rilievo decisivo alle modalità di deposito, conservazione e pubblicazione presso il medesimo notaio, utilizzando la catena di custodia come elemento forte nella valutazione della genuinità del documento. L’utilità pratica è chiara: quando si contesta l’integrità del plico o dei sigilli, occorre lavorare su registri notarili, verbali, annotazioni di custodia e prove tecniche, non su contestazioni astratte (App. Ancona 546/2025).
Sul tema della conservazione, della pubblicazione e della genuinità dei testamenti segreti e delle relative modalità di custodia notarile si vedano anche: Cass. pen. 38220/2022; Trib. Piacenza 63/2025; App. Napoli 921/2025; Trib. Siena 105/2025; Cass. 27353/2014; Cass. 30965/2024; Trib. Bari 4229/2024.
Errori frequenti
- Confondere la fase di consegna e deposito del testamento segreto con quella, successiva, di apertura e pubblicazione. Sono momenti distinti della fattispecie complessa, disciplinati da norme diverse.
- Contestare l’integrità del plico o dei sigilli con argomenti generici, senza riscontro documentale. La contestazione va fondata su registri notarili, verbali e annotazioni di custodia, oltre che su eventuali prove tecniche.
- Ritenere che il termine per l’apertura e la pubblicazione operi automaticamente. Deve essere richiesto con ricorso al giudice di pace del luogo di apertura della successione, su istanza di chi vi abbia interesse.
Cosa fare
Va verificato quando il notaio abbia avuto notizia della morte del testatore, per accertare la tempestività dell’apertura e della pubblicazione del testamento segreto.
In caso di contestazione sull’integrità del plico o dei sigilli, va ricostruita la catena di custodia attraverso i registri notarili, i verbali di consegna e di pubblicazione e le eventuali annotazioni di conservazione.
Se si ha interesse a sollecitare l’apertura e la pubblicazione, va proposto tempestivamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione.