Art. 622 c.c. Comunicazione dei testamenti alla pretura

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico.

Funzione della norma

L’art. 622 c.c. disciplina un adempimento successivo alla pubblicazione del testamento olografo e alla pubblicazione del testamento segreto, imponendo al notaio la trasmissione del verbale di pubblicazione alla cancelleria del tribunale competente. Non riguarda quindi né la formazione del testamento né la validità intrinseca della scheda testamentaria.

L’oggetto della comunicazione

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 c.c. – relativi rispettivamente alla pubblicazione del testamento olografo e del testamento segreto – e del testamento pubblico.

La ratio: pubblicità-notizia, non efficacia costitutiva

La ratio della norma è completare il circuito documentale della pubblicazione mediante conservazione del verbale, tracciabilità documentale e conoscibilità istituzionale dell’atto pubblicato, secondo una logica di pubblicità-notizia che resta distinta sia dall’efficacia della pubblicazione notarile sia dalla validità del testamento.

Errori frequenti

  • Ritenere che la comunicazione alla cancelleria del tribunale sia condizione di validità o di efficacia del testamento. Si tratta di un adempimento di pubblicità-notizia, successivo e distinto sia dalla validità della scheda sia dall’efficacia della pubblicazione notarile.
  • Limitare l’obbligo di trasmissione ai soli verbali di pubblicazione del testamento olografo o segreto. La norma include espressamente anche il testamento pubblico.

Cosa fare

Va verificato che il notaio abbia trasmesso alla cancelleria del tribunale competente copia dei verbali di pubblicazione, ovvero del testamento pubblico, secondo quanto richiesto dalla norma.

Va tenuta distinta, nella ricostruzione della vicenda successoria, l’efficacia della pubblicazione notarile dalla mera comunicazione istituzionale successiva alla cancelleria del tribunale.

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