Il conguaglio fra coeredi è azionabile anche dopo la scelta di trattenere l’immobile (Cass. civ. Sez. 2 n. 14564 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conguaglio dovuto al coerede non assegnatario di un bene, in sede di scioglimento della comunione ereditaria, costituisce un diritto di credito autonomamente azionabile, anche successivamente alla divisione e in via indipendente rispetto all’azione di scioglimento della comunione stessa. Il diritto al controvalore in denaro della quota di spettanza non viene meno per effetto dell’attribuzione testamentaria di un immobile alla proprietà esclusiva di uno dei coeredi, né per la circostanza che un precedente accordo divisionale abbia già regolato i rapporti tra le parti relativamente ad altro bene caduto in successione. In tal caso, l’unica operazione consentita è la quantificazione del conguaglio, che deve essere parametrata al valore dell’immobile trattenuto.
Il Fatto
Alla morte della madre, i tre figli erano chiamati all’eredità. Il testamento olografo attribuiva alla figlia la sola quota di legittima, mentre ai due figli maschi spettavano la legittima e la disponibile. La volontà della de cuius era che l’appartamento di Rapallo fosse assegnato a uno dei figli maschi. Con una scrittura privata gli eredi concordarono di alienare gli immobili di Milano e Rapallo, con prelazione per l’acquisto di quest’ultimo a favore del figlio designato.
L’immobile di Milano fu venduto alla sorella, mentre il figlio che tratteneva l’immobile di Rapallo rifiutò di corrispondere alcunché ai fratelli. Il Tribunale aveva respinto la domanda di divisione dell’immobile, ritenendolo di proprietà esclusiva del convenuto in base al testamento, senza nulla disporre sui conguagli. La Corte d’Appello, in riforma parziale, aveva accolto la domanda dei fratelli volta al pagamento del valore delle quote spettanti sull’immobile.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione osserva che l’interpretazione delle disposizioni testamentarie è ormai definitiva, essendo stata accertata con sentenza passata in giudicato nel senso che le quote andavano calcolate sulla massa ereditaria comprendente entrambi gli immobili. La scelta del coerede di trattenere l’immobile di Rapallo, pur legittima, aveva determinato il venir meno della comunione sul bene senza estinguere il diritto di credito al conguaglio dei fratelli non assegnatari.
Il conguaglio, inteso come diritto a percepire il controvalore in denaro della quota di spettanza, non era stato regolato e la sua debenza è stata affermata in modo consequenziale. La Suprema Corte precisa che tale diritto può essere azionato anche in via autonoma rispetto allo scioglimento della comunione cui accede. Di conseguenza, risulta non pertinente il rilievo del ricorrente circa l’avvenuta esecuzione della scrittura privata limitatamente alla cessione dell’immobile di Milano, così come la dedotta genericità delle censure relative al preteso errore sull’oggetto del contratto ex art. 1429 c.c.
Le critiche del ricorrente, infatti, ripropongono tesi interpretative in contrasto con l’assetto delineato dalla sentenza definitiva e richiedono una rivalutazione di tipo meramente meritale, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso viene pertanto respinto, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96 c.p.c., trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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