Definizione agevolata del payback dispositivi medici ed estinzione dei giudizi pendenti (TAR Lazio n. 13608 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 del D.L. n. 95/2025 configura un’ipotesi di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non di cessazione della materia del contendere, in quanto l’assolvimento degli obblighi di payback mediante il versamento della quota ridotta del 25% preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, rendendo sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. La dichiarazione della parte ricorrente di aver provveduto al pagamento, non contestata dalle amministrazioni intimate, è sufficiente a integrare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. La definizione agevolata del payback dispositivi medici introdotta dal legislatore determina l’estinzione dell’obbligazione e preclude alle aziende fornitrici ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni 2015-2018.

Il Fatto

Una società operante nel settore della fornitura di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte, per gli anni 2015-2018, aveva calcolato gli importi dovuti a titolo di payback e disposto il pagamento della somma di € 31.246,64, unitamente agli atti prodromici, tra cui le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022.

La società ricorrente ha articolato numerosi motivi di censura, deducendo l’illegittimità costituzionale della disciplina del payback per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117 Cost., la contrarietà al diritto dell’Unione Europea e ai principi CEDU, nonché vizi propri dei provvedimenti impugnati per difetto di istruttoria e di motivazione. Con motivi aggiunti, la società ha impugnato anche l’art. 8 del D.L. n. 34/2023, che subordinava la riduzione del payback alla rinuncia al contenzioso. Nelle more del giudizio, la società ha dichiarato di aver provveduto al pagamento ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, versando la quota ridotta del 25%.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva che, in subiecta materia, è sopravvenuto l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, il quale stabilisce che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale, e le regioni sono tenute a comunicare l’avvenuto versamento alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti.

La società ricorrente ha evidenziato di aver provveduto al pagamento di quanto richiesto, senza esibire le relative attestazioni della Pubblica Amministrazione, essendo insufficiente la riproduzione grafica della tabella allegata all’istanza. Tuttavia, a fronte di tale dichiarazione, le amministrazioni intimate nulla hanno replicato e non hanno insistito per una pronuncia nel merito. La condotta processuale della ricorrente viene quindi interpretata, in ossequio all’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., nel senso della sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio aderisce al costante orientamento secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima si determina quando l’operato successivo della parte pubblica risulta integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la sopravvenuta carenza di interesse si verifica, tra l’altro, quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Nel caso in esame, il versamento della quota ridotta disciplinato dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025 consente di ritenere venuta meno l’utilità di una pronuncia di merito.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti anche alla luce della disciplina sopravvenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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