Avvalimento permanente e certificazione SOA nella qualificazione dell’operatore (TAR Calabria n. 1050 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’attestazione SOA in corso di validità comprova il possesso in proprio dei requisiti di qualificazione e costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione della capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 60, comma 3, d.P.R. n. 207/2010. L’attestazione ha natura di atto pubblico e valore fidefacente fino a querela di falso, sicché la stazione appaltante è vincolata al suo contenuto e non può sindacarne la correttezza o veridicità in sede di verifica dei requisiti. Il prestito permanente dei requisiti, finalizzato all’acquisizione della certificazione SOA e non riferito a una singola gara, si distingue dall’avvalimento temporaneo e non è soggetto ai limiti e ai divieti posti dall’art. 89 d.lgs. n. 50/2016; resta fermo che l’eventuale falsità dell’attestazione va fatta valere con i rimedi propri, non con l’impugnazione dell’ammissione.
Il Fatto
Una centrale di committenza indice, per conto della stazione appaltante, una gara in quattro lotti per l’affidamento di accordi quadro nel settore dei beni culturali, articolata in due fasi: la prima di aggiudicazione dell’accordo quadro alle due migliori offerte, la seconda di confronto competitivo per l’appalto specifico. La ricorrente partecipa al Lotto 3 e si colloca alle spalle della controinteressata, che risulta prima in graduatoria.
Con provvedimento del 15 novembre 2023 entrambe sono dichiarate aggiudicatarie dell’accordo quadro. La ricorrente impugna l’aggiudicazione e i verbali di gara nella parte in cui non hanno escluso la controinteressata, assumendo la mancanza in proprio dei requisiti di qualificazione. Il TAR Lazio, adito in origine, declina la competenza; il giudizio è riassunto dinanzi al TAR Calabria, che respinge il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata dalla controinteressata e dalla centrale di committenza: l’ammissione alla seconda fase della sola ricorrente non le arrecherebbe alcun vantaggio concreto, poiché la stazione appaltante potrebbe non attivare l’appalto specifico. L’eccezione è superata: la facoltà di non procedere non è ancora stata esercitata e residua una chance di affidamento che integra una posizione qualificata e differenziata, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6955 del 2021.
Nel merito, la questione dirimente riguarda la qualificazione della controinteressata. La ricorrente sostiene che l’attestazione SOA evidenzi un ricorso all’avvalimento, vietato per gli appalti dei beni culturali dall’art. 146 d.lgs. n. 50/2016. Il Collegio ritiene invece che l’attestazione, prodotta in gara e in corso di validità, comprovi il possesso in proprio dei requisiti. Le SOA svolgono una funzione pubblicistica di certificazione e i loro attestati sono atti pubblici con efficacia probatoria fino a querela di falso; il rilascio integra esercizio privato di pubblica funzione, secondo l’orientamento di Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4622 del 2021 e di TAR Lazio, Sez. I, n. 10822 del 2020.
Da ciò deriva il carattere vincolante dell’attestazione per l’amministrazione, che nelle verifiche di propria competenza non può sindacarne la correttezza o la veridicità. Il Collegio distingue quindi l’avvalimento permanente o stabile, finalizzato all’acquisizione della certificazione SOA e operante per l’intera durata dell’attestazione, dall’avvalimento temporaneo di cui all’art. 89 d.lgs. n. 50/2016. Il primo istituto, già previsto dall’art. 50 d.lgs. n. 163/2006 e disciplinato dall’art. 88 d.P.R. n. 207/2010, non è stato riproposto dal codice del 2016, ma la giurisprudenza lo ritiene ancora operante, come in TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 3114 del 2022. Applicargli i limiti dell’avvalimento temporaneo contrasterebbe con i principi di legalità e di tassatività delle cause di esclusione.
Ne consegue l’infondatezza del primo motivo e, per la stessa ragione, del secondo, che presuppone l’applicabilità della disciplina dell’avvalimento temporaneo. Il terzo motivo — condivisione dei direttori tecnici con l’ausiliaria, in violazione dell’art. 87 d.P.R. n. 207/2010 — è smentito in fatto dalla documentazione sull’incarico esclusivo. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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