Cessazione della materia del contendere per ottemperanza al giudicato dopo la domanda (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 416 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’Amministrazione, sia pure successivamente alla proposizione del ricorso, abbia integralmente ottemperato al giudicato azionato in sede di giudizio di ottemperanza. L’intervenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale rende infatti priva di oggetto la domanda, non residuando alcun interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio. La sopravvenuta carenza di interesse non esclude, tuttavia, la condanna dell’Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato versato, trattandosi di soccombenza virtuale determinata dall’adempimento tardivo.
Il Fatto
La ricorrente aveva adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 183/23 del Tribunale di Udine, passata in giudicato per mancata impugnazione. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non aveva contestato la fondatezza della pretesa, ma la vicenda processuale si era risolta prima della decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, sulla base della documentazione prodotta, la materia del contendere era cessata, avendo l’Amministrazione ottemperato al giudicato, sebbene solo dopo la proposizione della domanda giudiziale.
La circostanza che l’adempimento sia intervenuto successivamente all’instaurazione del giudizio non ha impedito al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, non essendo più configurabile, in capo alla ricorrente, alcun interesse alla prosecuzione del processo.
Il Collegio ha tuttavia posto a carico dell’Amministrazione le spese di lite, liquidate in misura di €.1000,00 oltre accessori di legge, unitamente al rimborso del contributo unificato. La condanna alle spese trova fondamento nel principio per cui l’adempimento tardivo non esonera l’Amministrazione dalle conseguenze economiche del giudizio, dovendosi considerare la ricorrente vittoriosa in ragione dell’esito satisfattivo della sua domanda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.