Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sul sostegno didattico (TAR Campania n. 1635 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mera esecuzione, da parte dell’amministrazione scolastica, del decreto cautelare che abbia ordinato l’assegnazione delle ore di sostegno non integra, di per sé, la cessazione della materia del contendere, poiché costituisce adempimento di un dovere processuale e non una nuova e autonoma determinazione. La cessazione si determina quando l’amministrazione si ridetermini spontaneamente, riconoscendo all’alunno con disabilità le ore indicate nel Piano Educativo Individualizzato, così soddisfacendo pienamente la pretesa dedotta in giudizio. In tal caso, la circostanza che l’amministrazione abbia assegnato in via originaria un numero di ore inferiore a quello prescritto dal PEI, senza alcuna motivazione, legittima la condanna alle spese per soccombenza virtuale, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, genitore di un minore con disabilità, ha impugnato il provvedimento con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo frequentato dal figlio aveva assegnato, per l’anno scolastico 2023/2024, un insegnante di sostegno per 11 ore settimanali, a fronte delle 22 ore quantificate nel Piano Educativo Individualizzato. Il ricorso era diretto all’accertamento del diritto del minore a fruire del sostegno secondo le sue effettive esigenze e alla condanna dell’amministrazione all’assegnazione delle ore indicate nel PEI.

In sede cautelare, il decreto monocratico ha accolto l’istanza, rilevando la palese discrasia tra il PEI e quanto concretamente assegnato. L’amministrazione ha poi comunicato di aver dato esecuzione al decreto; la ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo della cessazione della materia del contendere, muovendo dalla considerazione che la semplice esecuzione dei provvedimenti adottati in fase cautelare non può costituirne ragione. La nota acquisita in giudizio, relativa a tre alunni della medesima scuola, dimostra che l’amministrazione ha inteso esclusivamente adempiere a un obbligo processuale, come emerge dal tenore letterale degli atti, che richiamano l’esecuzione dei decreti monocratici.

La Corte distingue quindi tra adempimento imposto dal giudice e autonoma rideterminazione dell’amministrazione. Solo quest’ultima, intervenendo per iniziativa propria, è idonea a far venir meno l’interesse alla decisione: l’istituto scolastico si è rideterminato, assegnando al minore le ore di sostegno indicate nel PEI, pari a 22 ore settimanali, così soddisfacendo pienamente la pretesa avanzata con il ricorso introduttivo.

Su tale presupposto il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm.

Quanto alle spese, il Collegio le compensa per la metà, in ragione dell’attivazione dell’amministrazione nel corso del giudizio e in tempi ristretti, e condanna la resistente al pagamento della restante metà con attribuzione ai procuratori antistatari. La condanna si fonda sulla soccombenza virtuale: a fronte di una precisa indicazione contenuta nel PEI, supportata dall’analitica descrizione del fabbisogno del minore, l’amministrazione ha assegnato ore inferiori senza alcuna motivazione, inducendo la ricorrente ad agire in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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