Cessazione della materia del contendere per intervenuta erogazione della Carta docente (TAR Sardegna n. 714 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza volto all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, l’intervenuta erogazione del beneficio in via amministrativa determina la cessazione della materia del contendere, rendendo inutile la prosecuzione del processo per il venir meno della lite. L’amministrazione, che abbia dato esecuzione al giudicato solo nel corso del giudizio, è condannata alla refusione delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori antistatari e restituzione del contributo unificato, se versato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva adito il TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati nel giudicato, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentire la generazione del buono spesa per le annualità spettanti.
Nelle more del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione erogava volontariamente le somme dovute, attribuendo alla ricorrente il bene della vita atteso. In data 16 aprile 2026, la docente chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con conseguente condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio per soccombenza virtuale e restituzione del contributo unificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, a seguito dell’avvenuta erogazione delle somme in via amministrativa, la ricorrente ha ottenuto il bene della vita oggetto del giudizio di ottemperanza. Tale circostanza rende inutile la prosecuzione del processo, determinando la cessazione della materia del contendere, in conformità al principio espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui l’intervenuta soddisfazione della pretesa fa venir meno la lite.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne dispone la condanna a carico dell’amministrazione soccombente in via virtuale. La soccombenza virtuale si fonda sulla circostanza che l’amministrazione ha dato esecuzione al giudicato solo nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, determinando la composizione bonaria della controversia. Il comportamento processuale dell’amministrazione, che ha reso necessario l’avvio del giudizio per ottenere quanto già riconosciuto dal giudice, giustifica l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese.
Il Collegio provvede inoltre alla liquidazione delle spese in misura contenuta, tenuto conto della serialità della causa, e dispone la distrazione delle stesse in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, nonché la restituzione del contributo unificato se versato.
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Nota della Redazione
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