Art. 656 c.c. Legato di cosa del legatario

Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell’apertura della successione.

Se al tempo dell’apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell’onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.

Funzione della norma

L’art. 656 c.c. disciplina il legato avente ad oggetto una cosa del legatario, cioè un bene che appartiene già al beneficiario, ponendo una regola che, sul piano letterale, qualifica la disposizione come nulla quando la cosa appartiene al legatario sia al tempo del testamento sia al tempo dell’apertura della successione. Il dato normativo va letto in chiave funzionale: la ratio della norma è evitare un’attribuzione priva di utilità traslativa, non colpire in astratto qualsiasi disposizione che menzioni un bene già del legatario (artt. 651, 652 c.c.).

La nullità per doppia coincidenza temporale

Il legato è nullo solo quando la cosa apparteneva al legatario sia al momento della redazione del testamento sia al momento dell’apertura della successione: in questa ipotesi la disposizione non produce alcun effetto traslativo utile, perché il beneficiario è già titolare del bene indicato.

La validità quando la cosa è tornata al testatore

Se, al tempo dell’apertura della successione, la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido: l’acquisto sopravvenuto da parte del testatore ripristina l’utilità traslativa della disposizione, che può quindi produrre i suoi effetti secondo la regola generale dell’acquisto automatico.

La validità in previsione dell’acquisto da parte dell’onerato o di un terzo

Il legato è valido anche se, al tempo dell’apertura della successione, la cosa si trova in proprietà dell’onerato o di un terzo, purché dal testamento risulti che essa fu legata proprio in previsione di tale eventualità: in questo caso la disposizione si coordina con lo schema del legato di cosa dell’onerato o di un terzo previsto dall’art. 651 c.c.

Errori frequenti

  • Ritenere nullo il legato per il solo fatto che la cosa apparteneva al legatario al momento della redazione del testamento. La nullità richiede che la cosa appartenga al legatario anche al momento dell’apertura della successione.
  • Considerare sempre nullo il legato quando la cosa, nel frattempo, sia tornata nel patrimonio del testatore o sia passata all’onerato o a un terzo. In entrambi questi casi il legato può essere valido, secondo le condizioni previste dalla norma.

Cosa fare

Va verificata la titolarità della cosa legata in entrambi i momenti rilevanti: la redazione del testamento e l’apertura della successione.

Se la cosa risulta, al momento della successione, in proprietà dell’onerato o di un terzo, va accertato se dal testamento risulti che il testatore aveva previsto proprio tale eventualità.

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