Valore dei beni nella riunione fittizia e calcolo della quota di legittima (Cass. civ. n. 35738 del 21.12.2023)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell’asse ereditario mediante la cd. riunione fittizia, stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. La stima dei beni interessati dalla riunione fittizia deve quindi essere effettuata alla data di apertura della successione, ai sensi degli artt. 556, 747 e 750 cod. civ., e di riflesso la corretta individuazione di tale epoca incide sulla percentuale di riduzione delle disposizioni testamentarie e sulla quota di comproprietà spettante al legittimario pretermesso sui beni relitti. In caso di accoglimento dell’azione di riduzione per pretermissione, la quota spettante al legittimario va determinata in misura percentuale, tenendo conto dell’imputazione ex se delle donazioni e della proporzionale partecipazione ai debiti ereditari.

Il Fatto

Con citazione del 2004, un soggetto conveniva in giudizio la sorella, istituita erede universale dalla madre con testamento olografo, per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie e la reintegrazione della propria quota di legittima, lamentando di essere stato del tutto pretermesso. Nel testamento la de cuius aveva dichiarato di avere già tacitato in vita il figlio, circostanza contestata dall’attore, il quale chiedeva la riunione fittizia dei beni della massa ereditaria.

Il Tribunale, con sentenze non definitive, accertava la lesione della quota di riserva e determinava la percentuale di riduzione delle disposizioni testamentarie, pari al 29,8033%, sulla base della stima dei beni effettuata dal consulente tecnico d’ufficio in data prossima al deposito della relazione peritale, circa sei anni dopo il decesso della de cuius. Con la sentenza definitiva, il Tribunale approvava il progetto di divisione. La Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello proposto dall’erede, confermando le statuizioni di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, relativi alla dedotta inammissibilità delle contestazioni sollevate in appello in ordine alla prova della morte della de cuius e della qualità di legittimario dell’attore e alla dichiarazione testimoniale circa le donazioni effettuate in vita. Richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 2951/2016, la Corte ha precisato che la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda, ma che le contestazioni del convenuto hanno natura di mere difese, con il limite della non contestazione formatasi in primo grado. Ha inoltre affermato che la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, né può essere assimilata a una confessione stragiudiziale, essendo il legittimario terzo rispetto al testatore nell’azione di riduzione (cfr. Cass. n. 11737/2013).

In relazione al terzo motivo, concernente l’accertamento di una pretesa donazione indiretta di un immobile, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la domanda di simulazione o di accertamento della donazione indiretta non era stata proposta dalla convenuta, e che il ricorrente non aveva censurato entrambe le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, essendo integrata un’ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ..

Il quarto motivo è stato invece accolto. La Corte ha chiarito che l’art. 556 cod. civ. impone che la riunione fittizia avvenga sulla base dei criteri dettati in tema di collazione, e che l’art. 747 cod. civ. dispone che debba aversi riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione. Ha quindi affermato che la determinazione della quota di legittima e della percentuale di riduzione delle disposizioni testamentarie deve fondarsi sulla stima dei beni alla data di apertura della successione, e non alla data del deposito della consulenza tecnica, poiché la corretta individuazione dell’epoca di riferimento non è indifferente e si riflette sulla percentuale di comproprietà spettante al legittimario sui beni relitti, tenuto conto anche della diversa incidenza dei debiti ereditari e delle donazioni di beni dal valore peculiare.

La Corte ha, infine, dichiarato assorbiti il quinto e il sesto motivo, concernenti rispettivamente la divisione e le spese di lite, demandando al giudice di rinvio la rinnovazione delle operazioni di stima e le conseguenti statuizioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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