Esclusione per TBC latente illegittima senza valutazione concreta del rischio (TAR Lazio n. 12845 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che estende al personale del ruolo “operatore” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i requisiti di idoneità psico-fisica previsti dall’art. 1 del d.m. n. 166/2019 per il personale operativo è illegittima, poiché le mansioni degli operatori non presentano peculiarità che giustifichino l’imposizione di requisiti di prestanza fisica correlati a funzioni di soccorso. In base all’art. 2, co. 1, lett. b), del d.m. n. 166/2019, applicabile agli operatori, l’esclusione per una condizione di salute richiede una verifica concreta che la patologia rappresenti un apprezzabile fattore di rischio per il candidato e per i soggetti con cui entrerà in contatto. La sola positività all’antigene della tubercolosi, in assenza di malattia attiva e di controindicazioni allo svolgimento delle mansioni, non può giustificare l’esclusione automatica dalla procedura.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno ha escluso una candidata dalla procedura speciale di reclutamento per la qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dalla procedura per la qualifica di vigile del fuoco, a seguito dell’accertamento di una TBC latente da parte della Commissione medica. L’esclusione si fondava sulla causa di non idoneità prevista dall’art. 1, co. 4, dell’Allegato A, punto 1, del d.m. n. 166/2019, che indica la “tubercolosi polmonare ed extrapolmonare, in fase attiva o latente” quale causa di esclusione per il personale operativo.
La candidata ha impugnato il decreto di esclusione, deducendo che la TBC latente non costituisce una malattia in atto o diffusiva e che la clausola applicata risultava sproporzionata rispetto alle mansioni impiegatizie proprie del ruolo di operatore. Ha inoltre contestato la violazione dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019, che disciplina requisiti diversi per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso richiamando la propria giurisprudenza consolidata, espressa nelle sentenze n. 22920/2025, n. 2630/2026, n. 4829/2026 e n. 7473/2026, sull’illegittimità delle clausole del bando che estendono al personale operatore i requisiti previsti dall’art. 1 del d.m. 166/2019. Il Collegio ha ribadito che le mansioni degli operatori rientrano nell’ordinaria attività d’ufficio, senza peculiarità che giustifichino particolari requisiti di prestanza fisica, e che la norma del d.l. n. 69/2023 non autorizza deroghe ai requisiti previsti dall’art. 2 del d.m. 166/2019.
Quanto alla condizione di salute della ricorrente, il Collegio ha evidenziato che l’art. 2, co. 1, lett. b) esclude i candidati affetti da “malattie infettive e diffusive, in atto o silenti”, formula che attribuisce rilievo escludente alla natura patologica dell’alterazione e alla sua infettività o diffusività, non alla mera esposizione all’agente infettivo. La verifica deve quindi accertare se la condizione del candidato rappresenti un apprezzabile fattore di rischio per sé e per le persone con cui entrerà in contatto.
Nel caso di specie, la verificazione disposta dal Tribunale ha accertato che la ricorrente appartiene a una categoria di persone a basso rischio di progressione dell’infezione tubercolare, che l’infezione non costituisce malattia in atto né diffusiva e che non esistono evidenze di controindicazioni all’impiego quale operatore. Il Collegio ha quindi censurato l’amministrazione per aver recepito acriticamente il dato della positività all’antigene TB, senza effettuare alcun approfondimento diagnostico né motivare in ordine al rischio concreto.
In applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, desunti dagli artt. 3 Cost. e 21 CDFUE e dalla direttiva n. 2000/78/CE, il Tribunale ha ritenuto che l’esclusione automatica basata sulla sola positività all’antigene, senza valutazione del caso concreto, sia discriminatoria e illegittima. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti con annullamento dei provvedimenti impugnati, mentre le spese di verificazione sono state poste a carico del Ministero dell’Interno.
Nota della Redazione
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