Ottemperanza al giudicato sulle sentenze per la carta del docente (TAR Piemonte n. 394 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è accoglibile quando il titolo esecutivo è munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione soccombente presso il domicilio reale e risulta infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione vi abbia ottemperato. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine, nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali.
Il Fatto
Numerosi ricorrenti, docenti, hanno proposto distinti ricorsi davanti al TAR Piemonte per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su altrettante sentenze del giudice del lavoro, che avevano accertato il loro diritto all’accredito delle somme sulla carta del docente.
Tali sentenze, depositate e notificate al Ministero dell’Istruzione e del Merito, erano passate in giudicato per mancata impugnazione nei termini. Decorso inutilmente il termine dilatorio, i ricorrenti hanno agito in ottemperanza. L’amministrazione si è costituita opponendosi formalmente all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto la riunione dei ricorsi, in applicazione delle misure organizzative adottate dal Presidente della Sezione con il decreto n. 3/2025 per fronteggiare l’arretrato in materia di carta del docente. La riunione opera a soli fini di sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento e non incide sul contenuto delle singole decisioni.
Nel merito, per ciascun ricorso ricorrono i presupposti di rito e di merito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era già infruttuosamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali. Il dies a quo decorre dalla notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem coincide con l’adempimento spontaneo ovvero con il giorno dal quale ha efficacia la nomina del Commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, secondo la Tabella n. 21 allegata al DM n. 55/2014, soggetta a dimidiazione e ridotta per la serialità della controversia e per le difficoltà operative dell’amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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