Dichiarazione di non interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 12839 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa prima che la causa venga trattenuta in decisione, implica la piena disponibilità dell’azione in capo alla parte. Il giudice, ricevuta tale dichiarazione, non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In assenza di repliche o diverse richieste della controparte, il giudice deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio un provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici, chiedendone l’annullamento. L’atto impugnato riguardava l’esito di un’istanza di applicazione dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020, relativa a precedenti provvedimenti di annullamento d’ufficio e al rigetto di una richiesta di verifica e certificazione.
Nelle more del giudizio, la società ricorrente ha depositato una dichiarazione con la quale ha manifestato di non avere più interesse a coltivare il ricorso. A seguito di tale dichiarazione, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa secondo cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito della controversia. Tale orientamento trova fondamento nel principio dispositivo in senso ampio che governa il processo amministrativo, in forza del quale la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione.
La Corte ha precisato che il giudice, dinanzi a una simile dichiarazione, non dispone del potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La sua unica facoltà è quella di adottare una pronuncia conforme alla volontà manifestata dalla parte, dichiarando la cessazione della materia del contendere.
A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha citato i precedenti di Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918 e Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379, che hanno affermato il medesimo principio. In assenza di repliche o diverse richieste della controparte costituita, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, in ragione della definizione in rito del processo.
Nota della Redazione
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