Acquisizione gratuita e sanzione pecuniaria come atti dovuti per l’inottemperanza alla demolizione (TAR Puglia n. 1152 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abusi edilizi, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e l’irrogazione della sanzione pecuniaria, di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, conseguono all’inottemperanza all’ordine di demolizione come effetto legale automatico, secondo lo schema “legge-fatto-effetto”. Tali atti hanno natura di atto dovuto e, pertanto, non necessitano della previa comunicazione di avvio del procedimento. La motivazione del provvedimento di acquisizione può essere desunta per relationem dalle precedenti ordinanze sanzionatorie, purché l’area abusiva sia ivi individuata e correttamente perimetrata. La condotta omissiva del destinatario dell’ordine di demolire configura un illecito ad effetti permanenti, che si consuma con lo scadere del termine di 90 giorni assegnato dall’autorità amministrativa.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva disposto lo sgombero, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e l’irrogazione della sanzione amministrativa, a seguito dell’inottemperanza al precedente ordine di demolizione di opere abusive, consistenti in una recinzione perimetrale, un capannone e un manufatto in tufo, realizzati in assenza di titolo edilizio.

I ricorrenti contestavano l’illegittimità dell’attività sanzionatoria, deducendo vizi di erronea presupposizione, difetto di istruttoria, violazione del principio dell’affidamento e dell’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio per genericità delle ragioni addotte, procedendo alla decisione nel merito. Ha quindi osservato che l’ordinanza impugnata era stata emessa a seguito dell’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione e che, in linea generale, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce effetto legale automatico dell’inottemperanza, con motivazione legittimamente desumibile per relationem dalle precedenti ordinanze sanzionatorie.

La Corte ha richiamato il principio per cui l’acquisizione e la sanzione pecuniaria costituiscono un atto dovuto, derivante automaticamente dall’accertamento dell’inottemperanza. Ha pertanto ritenuto inammissibili e tardive le censure relative alle difformità edilizie, alla risalenza delle opere e al contesto urbanistico, in quanto avrebbero dovuto essere rivolte tempestivamente avverso il prodromico ordine di demolizione.

Quanto alla sanzione pecuniaria, il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, secondo cui il comma 4-bis dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ha previsto un’ulteriore sanzione afflittiva per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, da irrogare senza indugio. La duplice sanzione — perdita della proprietà e sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro — trova fondamento nell’esigenza di salvaguardare i valori tutelati dagli artt. 9, 41, 42 e 117 Cost.

La Corte ha infine precisato che l’illecito ha natura di illecito ad effetti permanenti, che si consuma con lo scadere del termine di 90 giorni assegnato dall’autorità, e che l’atto di accertamento dell’inottemperanza ha natura dichiarativa. Non necessitando di comunicazione di avvio del procedimento, la sanzione è stata ritenuta legittimamente determinata in considerazione dei vincoli paesaggistici presenti sull’area.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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