Rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: estinzione del processo (TAR Lazio n. 12788 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso dichiarata dal difensore munito di mandato speciale, ritualmente notificata alle controparti nel rispetto del termine di cui all’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., comporta l’obbligo del giudice di prenderne atto e di dichiarare estinto il processo. L’estinzione consegue al sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, senza che sia necessario esaminare il merito della controversia. La compensazione delle spese processuali può essere disposta in ragione della condotta processuale delle parti e delle circostanze del caso.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, impugnava il provvedimento con cui era stato ritenuto non idoneo all’avanzamento ad anzianità al grado superiore per l’anno 2021. Il ricorso era proposto avverso l’esito del giudizio di avanzamento, il verbale della Commissione ordinaria di avanzamento, la comunicazione di avvio del procedimento e tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti. Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

La Motivazione della Corte

Il difensore del ricorrente, munito di mandato speciale, depositava in data 10.6.2026 una dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi degli artt. 84 e 85, comma 9, cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito. La dichiarazione era stata notificata a mezzo posta elettronica certificata all’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui erano domiciliate le Amministrazioni intimate, nel termine prescritto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.

Il Collegio, verificata la ritualità della dichiarazione e la sua notificazione, non poteva che prenderne atto ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. e dichiarare estinto il processo. La pronuncia di estinzione discende direttamente dall’effetto della rinuncia, senza che rilevi l’esame nel merito delle censure proposte, venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione.

Il Tribunale ha altresì disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, tenuto conto della condotta processuale e delle circostanze del caso. Con la declaratoria di estinzione, il processo si è concluso senza una pronuncia sulle questioni sostanziali relative alla procedura di avanzamento, restando assorbite tutte le domande proposte.

La sentenza è stata infine dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa e il Tribunale ha ordinato alla Segreteria l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare la persona del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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