Il fatto penale del coniuge non è ostativo alla cittadinanza senza valutazione sulla persona (TAR Lazio n. 12787 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, l’Amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale, ma il provvedimento di diniego deve essere sorretto da un compendio istruttorio e motivazionale adeguato. Il fatto penalmente rilevante ascritto al coniuge del richiedente non può essere assunto automaticamente a fattore ostativo, in assenza di una valutazione complessiva della personalità e della condotta di vita dell’istante e della sua effettiva integrazione nel tessuto sociale. La rilevanza del fatto del terzo presuppone la prova dello scarso inserimento dell’intero nucleo familiare e non può fondarsi sulla sola esistenza di contestazioni penali, in ossequio al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.).
Il Fatto
La ricorrente, cittadina extracomunitaria, presentava nel 2016 domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il Ministero dell’Interno notificava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, in ragione della qualità di coniuge di persona indagata per i reati di cui agli artt. 480, 489, 494 e 495 c.p. Nonostante la memoria difensiva presentata dall’interessata, con decreto del 2021 l’istanza veniva respinta. La ricorrente impugnava il diniego, deducendo vizi di motivazione e difetto di istruttoria, e chiedeva il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare la meritevolezza dell’istanza, dovendo accertare che il richiedente condivida i valori fondanti della comunità nazionale. Tale valutazione, tuttavia, non può operare una rigida separazione tra i presupposti oggettivi dell’istanza e gli elementi espressivi della mancata integrazione: anche un fatto astrattamente ostativo deve essere contestualizzato in una più ampia disamina della condotta di vita dello straniero.
Nel caso di specie, il fatto penalmente rilevante non è ascrivibile alla ricorrente ma al coniuge, essendo la stessa dichiarata estranea alle contestazioni. Il Collegio osserva che, in assenza di una condanna penale a carico del coniuge, le contestazioni per falsità ideologiche non presentano particolare allarme sociale e non possono fondare un automatismo ostativo. L’Amministrazione non ha spiegato adeguatamente in che modo la posizione processuale del coniuge potesse incidere sulla meritevolezza della richiedente.
Il Tribunale precisa che, per attribuire rilievo ostativo ai fatti concernenti componenti del nucleo familiare, è necessario che emergano elementi comprovanti lo scarso inserimento dell’intero nucleo nel contesto sociale. Ne consegue che l’annullamento del diniego è determinato dall’insufficienza istruttoria e motivazionale, restando salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, che dovrà rivalutare l’istanza alla luce dei principi sopra enunciati.
La domanda risarcitoria viene invece rigettata per genericità della formulazione e per l’assenza di un elemento soggettivo di responsabilità in capo all’Amministrazione. Le spese di lite sono compensate per la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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