Condono edilizio e vincoli relativi: diniego vincolato e condono precluso (TAR Sicilia n. 742 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, preclude la sanatoria delle opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo allorché comportino un incremento di volume o di superficie. Ai fini della preclusione è irrilevante la natura assoluta o relativa del vincolo, poiché il limite opera in presenza di qualunque vincolo. In tali fattispecie il diniego dell’autorità preposta alla tutela è atto a contenuto vincolato: l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non ne determina l’annullabilità, non essendo configurabile un contenuto dispositivo diverso. Il silenzio o il ritardo dell’amministrazione non radica alcun affidamento tutelabile sulla regolarizzazione dell’abuso.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile presentava nel 2004 istanza di sanatoria per la realizzazione di una mansarda in difformità dalla licenza edilizia, dichiarando l’ultimazione dell’opera al 30 novembre 1988. Nel 2018, divenuto proprietario del bene, chiedeva alla Soprintendenza il parere di compatibilità paesaggistica nell’ambito della medesima procedura di condono.

Con nota del 26 febbraio 2024 l’ente tutorio respingeva l’istanza e ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente impugnava il provvedimento e, «ove occorra», la presupposta circolare n. 2/2022 del Dipartimento dei Beni Culturali, lamentando la violazione del contraddittorio procedimentale, il difetto di motivazione, l’applicazione retroattiva della circolare e la lesione dell’affidamento maturato per il lungo ritardo dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara ammissibile il ricorso. Pur consapevole di un diverso orientamento, ritiene che il parere negativo della Soprintendenza, per il suo effetto vincolante sul procedimento di condono, sia idoneo a costituire un arresto procedimentale e pertanto immediatamente impugnabile, in deroga alla regola dell’inimpugnabilità degli atti endoprocedimentali.

Nel merito il ricorso è infondato. Richiamati i plurimi precedenti di Sezione, il Collegio ricostruisce i presupposti di sanabilità delle opere in area vincolata: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle opere minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1, parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso in esame l’abuso ricade nella tipologia n. 1, ha comportato un incremento di superficie di 60 mq ed è stato realizzato in area vincolata in epoca successiva all’imposizione del vincolo.

La Corte ribadisce che non è ammesso condono in presenza di nuovi volumi o superfici, essendo irrilevante la natura relativa del vincolo. Richiama la Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge reg. Sic. n. 19/2021, chiarendo che il rinvio dell’art. 24 della legge reg. Sic. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 investe anche i limiti di sanabilità del comma 27, lett. d).

Il diniego impugnato assurge pertanto ad atto vincolato. La censura di violazione del preavviso di rigetto è respinta: ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, il provvedimento a natura vincolata non è annullabile quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il terzo periodo della norma, che esclude l’operatività della regola in caso di violazione dell’art. 10-bis, si applica ai soli provvedimenti discrezionali.

Infondate sono anche le censure sul difetto di motivazione, esaustivamente assolta per relationem alla circolare, e sulla pretesa retroattività. La declaratoria di incostituzionalità opera erga omnes e retroattivamente, né il rapporto può dirsi esaurito. Il ritardo dell’amministrazione non fa divenire legittimo ciò che è ab origine illegittimo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *